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Sentenza

Sentenza n. 10273/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 4 agosto 2025, avente ad oggetto il diniego parziale dell’istanza di accesso civico generalizzato nota prot. n. 0089472 del 24 giugno 2025, con conseguente condanna dell’Autorità resistente ad esibire tutta la documentazione richiesta; per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti: - della nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 17 ottobre 2025, avente ad oggetto il diniego dell’istanza di accesso civico generalizzato nota prot. n. 128706 del 30 settembre 2025, con conseguente condanna dell’Autorità resistente ad esibire tutta la documentazione richiesta; per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti: - della nota, in parte qua, del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 14 gennaio 2026, avente ad oggetto il riesame dell’istanza di accesso civico generalizzato, nelle parti in cui è stato confermato il diniego, con conseguente condanna dell’Autorità resistente ad esibire tutta la documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202511894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: dinieghi parziali e provvedimento di riesame relativi a istanze di accesso civico generalizzato su spese dell'Autorità, uso dell'autovettura di servizio e documentazione di procedure concorsuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (giornalista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il diniego parziale del 4 agosto 2025 relativo a una prima istanza di accesso civico generalizzato, avente ad oggetto, tra l'altro, le spese sostenute dal Presidente, dai componenti del Collegio e dal Segretario generale del Garante nel periodo 2020-2025, l'utilizzo dell'autovettura di servizio, la documentazione di tre procedure concorsuali e i contratti di collaborazione o consulenza. Ha poi impugnato con motivi aggiunti il diniego del 17 ottobre 2025 relativo a una seconda istanza, temporalmente e oggettivamente più circoscritta, riguardante soprattutto le spese dell'anno 2024, l'autovettura di servizio e la documentazione delle tre procedure concorsuali. Infine, ha impugnato il provvedimento di riesame del 14 gennaio 2026, che aveva consentito l'accesso ad alcuni estratti conto in forma oscurata e confermato il diniego per il resto. Le censure hanno riguardato, in sintesi, l'illegittima qualificazione delle richieste come massive o sproporzionate, l'insufficienza dei dati aggregati forniti sulle spese, la violazione della finalità di controllo diffuso sull'uso delle risorse pubbliche, l'illegittimità degli oscuramenti apposti alla documentazione concorsuale e la violazione della disciplina sull'apertura e riutilizzo dei dati pubblici. La ricorrente ha contestato anche il diniego relativo ai dati analitici sull'autovettura di servizio e alle singole spese di viaggio, vitto, alloggio e ulteriori spese riferibili ai vertici dell'Autorità.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di riesame del 14 gennaio 2026 fosse sostitutivo soltanto del diniego del 17 ottobre 2025; ha quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti. Ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo legittimo il diniego riferito alla richiesta quinquennale, perché l'ampiezza temporale e oggettiva poteva comportare un carico irragionevole e interferire con il buon andamento dell'Amministrazione. Ha invece accolto parzialmente il secondo ricorso per motivi aggiunti. In relazione alle spese dell'anno 2024, ha ritenuto insufficienti i dati aggregati mensili, perché non comprendevano le spese anticipate e successivamente rimborsate e non consentivano un controllo effettivo sull'uso delle risorse pubbliche. Ha tuttavia escluso sia l'ostensione integrale dei giustificativi sia la creazione di nuove elaborazioni o banche dati. Ha ordinato al Garante di riesaminare l'istanza e consentire, entro sessanta giorni, l'accesso ai registri contabili o, per le spese con carta di credito non risultanti dai registri, agli estratti conto mensili, con indicazione almeno dell'importo e della causale, anche mediante classificazione sintetica, previo oscuramento dei dati personali non necessari. Ha respinto le doglianze sull'autovettura di servizio, poiché l'Amministrazione aveva dichiarato di non detenere un diario di viaggio con date, orari, tragitti e motivi e l'accesso non può imporre la creazione o ricostruzione ex post di documenti inesistenti; inoltre, la richiesta avrebbe comportato una ricostruzione individualizzata degli spostamenti del Presidente. Ha respinto le censure sulla documentazione concorsuale, ritenendo legittimo l'oscuramento dei dati personali relativi a domande, curricula, schede individuali, verbali nominativi e punteggi, nonostante la natura pubblica dei concorsi, in ragione del pregiudizio concreto derivante dalla diffusione generalizzata e delle ragionevoli aspettative dei candidati. Ha infine escluso che la disciplina sull'apertura e il riutilizzo dei dati pubblici prevalga sulla tutela dei dati personali. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

    L'accesso civico generalizzato è riconosciuto a chiunque, senza necessità di motivazione o di un interesse qualificato, per consentire il controllo diffuso sull'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche.

  • art. 5-bis, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 33/2013

    Le eccezioni all'accesso generalizzato comprendono limiti assoluti e limiti relativi; per la protezione dei dati personali l'Amministrazione deve verificare caso per caso l'esistenza di un pregiudizio concreto e bilanciare trasparenza e riservatezza.

  • art. 3 d.lgs. 33/2013

    I documenti e dati ostensibili mediante accesso civico generalizzato assumono natura sostanzialmente pubblica, con conseguente necessità di considerare gli effetti diffusivi della conoscibilità.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013

    La necessità di coinvolgere i controinteressati costituisce un elemento rilevante nella valutazione del carico organizzativo connesso a richieste massive.

  • art. 116 c.p.a.

    È il rito utilizzato per la tutela giurisdizionale avverso il diniego o il differimento dell'accesso.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 501/1998

    al presidente ed ai componenti compete, qualora non siano residenti a Roma, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno

    La disciplina delle spese dei vertici dell'Autorità conferma la riconducibilità delle spese di viaggio e soggiorno alla gestione di risorse pubbliche soggetta a rendicontazione.

  • art. 34 d.P.R. 501/1998

    Nel fondo per le spese di funzionamento del Garante rientrano anche le indennità e i rimborsi per missioni del Presidente e dei componenti.

  • art. 35 d.P.R. 501/1998

    L'obbligo di predisporre il rendiconto annuale delle spese deliberate e pagate, distinte per categorie, implica la disponibilità di evidenze contabili delle movimentazioni di spesa.

  • art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2006

    La disciplina sull'apertura e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico fa salva la normativa sulla protezione dei dati personali.

  • art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. 36/2006

    Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    L'accesso documentale difensivo offre ai candidati direttamente incisi dagli esiti concorsuali una forma di conoscenza più penetrante rispetto all'accesso civico generalizzato.

  • art. 10 CEDU

    La libertà di espressione comprende la libertà di ricevere informazioni, ferma la possibilità di limitazioni previste dalla legge per la tutela di interessi confliggenti.

Massime di principio

  • L'accesso civico generalizzato è un diritto conoscitivo spettante a chiunque e non richiede la dimostrazione di un interesse qualificato o una motivazione; tuttavia, il suo esercizio è soggetto ai limiti relativi posti dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e al bilanciamento concreto con gli interessi pubblici e privati protetti.
  • Le richieste di accesso generalizzato possono essere limitate o respinte quando, per ampiezza temporale, quantità dei documenti e necessità di oscuramenti o coinvolgimento dei controinteressati, risultino manifestamente irragionevoli e idonee a interferire seriamente con il buon andamento dell'Amministrazione. Tale limite deve essere interpretato restrittivamente e motivato sulla base di condizioni oggettive.
  • In materia di spese pubbliche, la comunicazione di dati meramente aggregati e privi delle causali può essere insufficiente a garantire il controllo diffuso. Quando l'Amministrazione detiene registri contabili o evidenze sistematiche delle movimentazioni, deve consentire l'accesso a tali dati, almeno indicando importo e causale sintetica, con oscuramento dei dati personali eccedenti e senza imporre l'ostensione integrale di ogni giustificativo.
  • L'accesso civico generalizzato riguarda dati e documenti effettivamente detenuti dall'Amministrazione e non può imporre la creazione di documenti inesistenti, la formazione di nuove banche dati o ricostruzioni ex post non risultanti dagli atti disponibili. Una dichiarazione espressa e responsabilmente resa dall'Amministrazione circa l'inesistenza del documento è sufficiente, salvo specifici elementi contrari.
  • La documentazione individuale relativa a procedure concorsuali contiene dati personali dei candidati, comprese risposte, valutazioni, punteggi e annotazioni degli esaminatori. La sua diffusione generalizzata può essere limitata quando comporti un pregiudizio concreto; l'Amministrazione può consentire l'accesso mediante oscuramento dei dati non necessari, senza che la natura pubblica del concorso imponga l'ostensione nominativa integrale.
  • La disciplina sull'apertura e il riutilizzo dei dati del settore pubblico non prevale sulle norme in materia di protezione dei dati personali e non consente l'accesso a documenti la cui divulgazione sia limitata dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoAccesso documentaleProtezione dei dati personaliDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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