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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08698/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati, poiché miravano a ottenere una rivalutazione delle prove e non denunciavano specifici travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado di affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale. In sede di legittimità ha dedotto vizi di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato in bancarotta semplice, che la valutazione delle prove fosse errata e che mancasse l'elemento soggettivo del dolo specifico. Ha inoltre chiesto la trasmissione del ricorso alla sezione ordinaria competente, sostenendo che il ricorso non fosse inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e comunque non proponibili in cassazione perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, senza specificare travisamenti di emergenze processuali.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile quando non indichi specifici travisamenti di emergenze processuali decisive e si risolva in censure generiche.
  • La mancata riqualificazione del fatto in un reato meno grave non può essere censurata in cassazione se la doglianza presuppone una rivalutazione del compendio probatorio e dell'elemento soggettivo.
  • Il ricorso manifestamente infondato o comunque estraneo ai limiti del sindacato di legittimità va dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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