Sentenza n. 1996/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento della Delibera n. 170/2025 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART” o “Autorità”), resa a valle dell’adunanza del 24 ottobre 2025 e notificata in pari data, con la quale è stata irrogata una sanzione di Euro 10.750,00 a Trenitalia S.p.A. (“Trenitalia”), ai sensi dell’art. 6, co. 1, D. Lgs. 70/2014, per aver la stessa violato l’art. 18, par. 1, del Regolamento (UE) 2021/782 relativamente al diritto del passeggero di ricevere immediatamente, in caso di soppressione di un servizio ferroviario, la scelta fra ottenere il rimborso del biglietto o proseguire il viaggio; della Delibera n. 25/2025 del 6 febbraio 2025, della nota ART n. 66292 del 31 luglio 2025 di comunicazione delle risultanze istruttorie nonché, ove occorra, di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso tra cui la nota prot. ART 14911/2025 dell'11 febbraio 2025; la nota ART n. 27477/2025 del 20 marzo 2025, la nota ART n. 28625/2025 del 25 marzo 2025; la nota ART n. 22420/2025 del 5 marzo 2025; la nota ART n. 19735/2025 del 26 febbraio 2025, la nota ART n. 22444/2025 del 5 marzo 2025; la nota ART n. 22482/2025 del 5 marzo 2025; la nota ART n. 25383/2025 del 13 marzo 2025; il Verbale audizione del 27 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ART n. 170/2025, che ha irrogato a Trenitalia una sanzione di 10.750 euro per violazione dell’art. 18, par. 1, del regolamento UE 2021/782, oltre agli atti del procedimento sanzionatorio
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Trenitalia ha impugnato la sanzione irrogata per non avere offerto a un passeggero, dopo la soppressione del treno regionale n. 17179 Brennero-Bolzano del 16 giugno 2024, la scelta immediata tra rimborso e prosecuzione del viaggio o itinerario alternativo. Con il primo motivo ha dedotto vizi procedimentali: la comunicazione del passeggero del 17 giugno 2024 sarebbe stata una semplice richiesta di rimborso e non un reclamo di prima istanza; alla data del reclamo all’ART del 14 agosto 2024 non sarebbe decorso il termine di tre mesi per la gestione del reclamo; sarebbe stato superato il termine massimo di tre mesi per il procedimento di reclamo; inoltre, il titolo di viaggio sarebbe stato acquisito soltanto nel corso dell’istruttoria, con pregiudizio del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione dei fatti e la sussistenza della violazione: il biglietto “open”, acquistato tramite ÖBB e valido 48 ore, non consentiva a Trenitalia di sapere che il passeggero avrebbe utilizzato proprio il treno soppresso; la società avrebbe comunque fornito informazioni generali sullo sciopero e sulle opzioni di riprogrammazione o rimborso per gli altri segmenti del viaggio; non sarebbe stato chiarito come potesse adempiere all’obbligo informativo rispetto a un treno che il passeggero avrebbe potuto scegliere, rendendo l’adempimento inesigibile; infine, la soppressione era dovuta a uno sciopero non imputabile alla società. Con il terzo motivo ha dedotto la sproporzione della sanzione, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati il coinvolgimento di un solo passeggero, i precedenti sanzionatori indicati e il fatturato 2024 assunto a parametro.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria difensiva ART depositata il 30 settembre 2026, perché tardiva rispetto al termine perentorio scaduto il 29 settembre alle ore 12:00. Ha tuttavia respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’ART ha avviato il procedimento esercitando d’ufficio il potere sanzionatorio previsto dal regolamento, sicché non erano decisivi né la qualificazione della richiesta del 17 giugno come reclamo, né il mancato decorso del termine di tre mesi per il reclamo di prima istanza, né il termine di tre mesi relativo alla gestione dei reclami di seconda istanza. La preistruttoria non comporta un contraddittorio pieno; in ogni caso, l’audizione del 27 marzo 2025 e le memorie del 18 aprile e del 15 settembre 2025 dimostrano che Trenitalia ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. Anche il secondo motivo è infondato. L’art. 18, par. 1, impone al vettore di offrire immediatamente al passeggero una scelta effettiva tra rimborso e prosecuzione o itinerario alternativo, indipendentemente dal canale di acquisto e dal tipo di biglietto. La locandina affissa a Brennero, che indicava genericamente la possibilità di scegliere senza prospettare una concreta soluzione alternativa e rimetteva al passeggero l’iniziativa, non soddisfaceva tale obbligo; inoltre, in stazione non era presente personale Trenitalia. Il vettore avrebbe potuto utilizzare il canale di vendita ÖBB, e la natura “open” del biglietto non giustificava la mancata attivazione. Le informazioni smart caring relative alle tratte Bolzano-Verona e Verona-Roma non riguardavano la tratta Brennero-Bolzano. Lo sciopero non esonerava dall’obbligo informativo, poiché la sanzione riguardava l’omessa offerta delle opzioni e non l’imputabilità della soppressione. Il terzo motivo è infondato: il confronto con precedenti sanzioni non prova la sproporzione, da valutare sulla base dei parametri del caso concreto e dei limiti edittali vigenti; l’ART ha considerato sia il coinvolgimento del solo reclamante sia le condizioni economiche dell’impresa, rilevanti ai fini dell’effettività e dissuasività della sanzione. Il ricorso è quindi respinto. Spese compensate, anche in considerazione delle peculiarità della controversia e del deposito tardivo della memoria ART.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, regolamento ART approvato con delibera n. 146/2023
L’Autorità esercita il potere sanzionatorio anche d’ufficio.
L’ART può avviare il procedimento sanzionatorio d’ufficio, anche in assenza di un regolare reclamo di seconda istanza, utilizzando gli elementi comunque acquisiti o nella propria disponibilità.
art. 18, par. 1, regolamento (UE) 2021/782
Ne discende che il vettore, a prescindere dalla tipologia di canale e/o biglietto venduto, deve attivarsi attraverso qualsiasi mezzo per informare prontamente l’utente e metterlo in condizione di esercitare, con piena ed effettiva cognizione di causa, il proprio diritto di scelta.
L’obbligo di offrire immediatamente le opzioni di rimborso o prosecuzione del viaggio grava sul vettore indipendentemente dal canale di vendita e dal tipo di biglietto e richiede un’informazione concreta e proattiva, idonea a consentire una scelta effettiva.
considerando 15, regolamento (UE) 2021/782
Ne discende che il vettore, a prescindere dalla tipologia di canale e/o biglietto venduto, deve attivarsi attraverso qualsiasi mezzo per informare prontamente l’utente e metterlo in condizione di esercitare, con piena ed effettiva cognizione di causa, il proprio diritto di scelta.
Il livello di tutela del passeggero non può variare in ragione del canale attraverso il quale il biglietto è stato acquistato; il vettore deve quindi attivarsi per rendere effettive le opzioni previste dal regolamento.
art. 6, comma 1, d.lgs. 70/2014
In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l’impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
La violazione degli obblighi dell’art. 18, salvo l’eccezione prevista per il paragrafo 5, è punibile con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro; la proporzionalità va apprezzata nel quadro dei limiti edittali applicabili ratione temporis.
art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. 70/2014
Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell’Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 del presente decreto, con riferimento all’articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.
Il procedimento sanzionatorio dell’ART è regolato, in quanto compatibili, dalle disposizioni generali della legge n. 689/1981; tra i criteri applicabili alla determinazione della sanzione rientrano quelli richiamati dalla disciplina sanzionatoria.
art. 11 l. 689/1981
A ben vedere, l’Autorità nel caso in esame ha tenuto conto del fatto che la condotta contestata ha interessato il solo reclamante, unitamente peraltro a ulteriori parametri quali le condizioni economiche dell’agente, così come previsto dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981, con disposizione richiamata dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2014, rubricato “Procedimento per l’accertamento e irrogazione delle sanzioni”, a mente del quale “Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell’Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 del presente decreto, con riferimento all’articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981”.
La quantificazione deve considerare, oltre alla portata della condotta, anche le condizioni economiche dell’agente; il dato che la violazione abbia coinvolto un solo passeggero non rende di per sé sproporzionata la sanzione.
art. 35 regolamento (UE) 2021/782
Si aggiunga che, laddove le condizioni economiche dell’agente dovessero considerarsi irrilevanti, la sanzione non risulterebbe conforme ai requisiti di effettività, proporzionalità e dissuasività prescritti dall’art. 35 del Regolamento (UE) 2021/782, ove è previsto espressamente che “Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive”.
Il regime sanzionatorio deve garantire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; nel giudizio di proporzionalità possono assumere rilievo le condizioni economiche dell’impresa.
art. 73, comma 1, e art. 119, comma 2, c.p.a.
Infatti, in ragione dell’udienza pubblica di merito fissata per il 15 ottobre 2026, il termine per il deposito della prima memoria difensiva, in forza del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 119, comma 2, cod. proc. amm., scadeva alle ore 12:00 del 29 settembre 2026, mentre la memoria dell’Autorità è stata depositata soltanto in data 30 settembre 2026, alle ore 15:33 e, dunque, successivamente alla scadenza del suddetto termine perentorio previsto dalla legge.
Nel rito applicabile, la memoria deve essere depositata entro il termine perentorio calcolato in relazione all’udienza; quella depositata oltre tale termine è tardiva e non può essere utilizzata ai fini della decisione.
Massime di principio
- L’Autorità di regolazione può avviare d’ufficio un procedimento sanzionatorio in materia di diritti dei passeggeri, anche in assenza di un reclamo di seconda istanza regolarmente presentato; in tale ipotesi non sono decisivi i termini previsti per la gestione del reclamo.
- In caso di ritardo o soppressione ferroviaria, il vettore deve offrire immediatamente al passeggero, con informazione concreta e proattiva, la scelta tra rimborso e prosecuzione del viaggio o itinerario alternativo. L’obbligo vale indipendentemente dal tipo di biglietto e dal canale di vendita e non è soddisfatto da comunicazioni generiche che lascino al passeggero il compito di reperire autonomamente una soluzione.
- La soppressione del servizio dovuta a uno sciopero non esonera il vettore dall’obbligo di informare il passeggero e di offrirgli le opzioni previste dalla disciplina europea quando la contestazione sanzionatoria riguarda l’omessa offerta di tali opzioni, e non l’imputabilità della soppressione.
- La tardiva acquisizione di un documento nella fase preistruttoria non determina, di per sé, una lesione del diritto di difesa quando nella successiva fase istruttoria l’interessato abbia potuto partecipare, presentare memorie e svolgere audizione.
- La proporzionalità di una sanzione amministrativa va valutata in concreto, alla luce dei parametri pertinenti e dei limiti edittali vigenti; il confronto con precedenti sanzioni non è da solo sufficiente a dimostrare la sproporzione e possono rilevare le condizioni economiche dell’agente.
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