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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4157/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per guida senza patente (sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12/05/2022 confermata in appello il 16/04/2024). Motivi principali: 1) violazione di legge processuale per non avere la Corte territoriale valutato l'eccezione circa il tardivo invio della requisitoria della parte pubblica; 2) violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, poiché la condotta sarebbe stata occasionale, senza prova della recidiva nel biennio e sussisterebbero elementi per riconoscere la particolare tenuità del fatto e per mitigare la sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la tardiva comunicazione della requisitoria del Pubblico Ministero non determina automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa: occorre dimostrare il concreto pregiudizio e qui le conclusioni depositate erano generiche e limitate alla richiesta di confermare la sentenza. Sul secondo motivo ha ritenuto infondati i rilievi sulla mancata prova della recidiva e sulla applicabilità della particolare tenuità: la recidiva nel biennio era correttamente indicata come elemento costitutivo e poteva essere provata anche con precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; inoltre la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la fattispecie richiede la recidiva. Il controllo sulla congruità della pena in Cassazione è limitato e non è possibile riformare il trattamento sanzionatorio se la decisione di merito non è frutto di arbitrarietà o illogicità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il motivo introduttivo del ricorso; la Corte evidenzia che l'intempestività della comunicazione della requisitoria non è di per sé lesiva del diritto di difesa se non è prodotto il concreto pregiudizio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai motivi di cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge): la Corte valuta la fondatezza delle censure e dichiara i motivi manifestamente infondati.

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    Norma sostanziale che sanziona la guida senza patente con aumento della rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio; la Corte conferma che la recidiva può essere provata anche da precedente violazione amministrativa definitivamente accertata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ribadisce che non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la fattispecie richiede la reiterazione della condotta (recidiva).

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di trattamento sanzionatorio; la Corte ricorda che in Cassazione non è ammessa una nuova valutazione della congruità della pena se la motivazione di merito non è viziata da arbitrarietà.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato a supporto del principio che la determinazione della pena rimane in larga misura discrezionale del giudice di merito, nel rispetto dei criteri di graduazione previsti dalla legge.

Massime di principio

  • La tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero non comporta automaticamente nullità: la parte che denuncia la tardività deve dimostrare il concreto pregiudizio nelle ragioni di difesa.
  • Nel reato di guida senza patente (art. 116, comma 15, cds) la recidiva nel biennio può essere provata anche mediante precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; il giudice può desumere consapevolezza e definitività dagli atti e dalla prova orale.
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è incompatibile con fattispecie che presuppongono la reiterazione del comportamento criminoso: non si applica quando il reato è già configurato dalla recidiva.
  • La Corte di Cassazione non rivede la discrezionalità del giudice di merito sulla determinazione della pena se la motivazione non è illogica, contraddittoria o arbitraria; i rilievi sul quantum sono inammissibili salvo evidenti vizi motivazionali.
  • In sede di impugnazione il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito: censure generiche o non corredate da elementi probatori concreti sono destinate a essere respinte.

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