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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30564/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da una vicenda esecutiva e successiva circolazione di azioni societarie. Una società aveva ottenuto una sentenza favorevole contro un professionista, poi riformata in appello, e la conseguente caducazione del titolo esecutivo; nelle more, le azioni della società erano state assegnate in sede esecutiva al creditore procedente e successivamente trasferite alla ricorrente in esecuzione di un accordo di modifica delle condizioni di separazione omologato dal tribunale competente. La società ha agito per ottenere la restituzione dei titoli, assumendo l'inopponibilità del trasferimento e la necessità di ricostituire la situazione patrimoniale precedente. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna alla restituzione, deducendo: 1) incompetenza territoriale del tribunale adito, che a suo dire avrebbe dovuto essere quello del luogo di omologazione dell'accordo di separazione; 2) inammissibilità e infondatezza della rivendica, sostenendo che le sentenze sopravvenute non avessero previsto un espresso obbligo restitutorio e che, al momento dell'azione, non fossero definitive, oltre alla pretesa validità del suo acquisto in base agli artt. 1153 e 1994 c.c.; 3) errata applicazione dell'art. 2929 c.c. e mancata considerazione della tutela dell'acquirente/assegnatario, invocando la giurisprudenza di legittimità sull'intangibilità degli effetti dell'aggiudicazione o assegnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi mescolassero impropriamente censure di violazione di legge e vizi motivazionali, in contrasto con i requisiti di specificità del ricorso per cassazione; inoltre, i vizi di motivazione dedotti non erano più denunciabili nei termini prospettati, alla luce del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha anche osservato che i motivi non si confrontavano realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'applicabilità degli artt. 1153, 1994 e 2929 c.c. e aveva ritenuto automaticamente caducati i titoli a monte della circolazione delle azioni. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alla restituzione delle azioni e al pagamento delle spese, oltre alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 c.p.c.

    La domanda di rivendicazione contro chiunque detenga o possegga il bene è stata ritenuta correttamente proposta davanti al foro generale delle persone fisiche, non essendo diretta a incidere sull'accordo di separazione.

  • art. 948 c.c.

    La rivendica è stata ritenuta esperibile dalla proprietaria originaria per recuperare le azioni divenute indebitamente nella disponibilità altrui dopo la caducazione dei titoli a monte.

  • art. 1153 c.c.

    Esclusa l'applicabilità della regola sull'acquisto a non domino, perché l'acquisto della ricorrente dipendeva da un titolo travolto ab origine dalla successiva caducazione del presupposto esecutivo.

  • art. 1994 c.c.

    Esclusa l'applicabilità della tutela dell'acquirente in buona fede di titolo di credito, in ragione della particolare vicenda di caducazione del titolo originario e dell'assenza di un acquisto stabilizzato.

  • art. 2929 c.c.

    Ritenuto non applicabile il principio di stabilizzazione degli effetti dell'assegnazione, poiché nella specie era stato annullato il provvedimento di assegnazione stesso per difetto dei presupposti.

  • art. 360 c.p.c.

    commi 1, nn. 3 e 5; comma 3

    La Corte ha dichiarato inammissibile la tecnica di ricorso che cumula e sovrappone violazioni di legge e vizi motivazionali, e ha ribadito il perimetro assai ristretto del vizio motivazionale oggi deducibile.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con confronto puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha ravvisato colpa grave e abuso del processo, condannando la ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 1153 c.c.

    Richiamato anche in relazione alla tesi dell'acquisto a titolo derivativo protetto, ma escluso dalla Corte d'appello e non utilmente scalfito in cassazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli nello stesso motivo censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale senza consentire di distinguere le doglianze e il relativo perimetro di esame.
  • Nel sistema del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non sono più scrutinabili la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo anomalie motivazionali estreme.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre le difese già respinte in appello.
  • La tutela dell'acquirente o dell'assegnatario non opera quando il titolo originario e il provvedimento esecutivo che hanno generato la disponibilità del bene siano definitivamente caducati, con effetto di travolgimento della catena traslativa.
  • La stabilizzazione degli effetti dell'assegnazione in sede esecutiva non si estende al provvedimento di assegnazione che sia stato annullato per difetto dei presupposti; in tal caso resta esperibile l'azione di rivendicazione del proprietario originario.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per sollecitare una nuova valutazione degli esiti fattuali e delle scelte decisorie del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàEspropriazione forzata
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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