Cassazione Civile, Ordinanza n. 16767/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia all'azione nei confronti del condominio controricorrente, accettata da quest'ultimo, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione tra le parti per giusti motivi.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia originava da un'azione promossa da una società contro alcuni soggetti per ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia e revocabilità di tre atti dispositivi stipulati il 9 febbraio 2015. Nel corso del giudizio interveniva anche un condominio, che si assumeva legittimato in base a un credito riconosciuto da una precedente decisione giudiziale. Il Tribunale aveva dichiarato la simulazione assoluta dei contratti di trasferimento immobiliare sulla base di presunzioni; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo sussistente la legittimazione del condominio e la prova della simulazione, e aveva dichiarato assorbite le questioni sulla revocatoria. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima dell'udienza depositava rinuncia all'azione per intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti del condominio controricorrente, rinuncia accettata da quest'ultimo.
Massime di principio
- La rinuncia all'azione o al ricorso, quando accettata dalla controparte e intervenuta prima della decisione, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia.
- In presenza di sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile.
- La cessazione della materia del contendere può giustificare la compensazione delle spese di lite, quando la definizione del giudizio derivi da ragioni sopravvenute e sussistano giusti motivi.
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