Ordinanza n. 247/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -della Determina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia n.-OMISSIS- del 30/1/2026 del Registro delle Determinazioni della -OMISSIS-, nella parte in cui ha stabilito di non ammettere al finanziamento la candidatura presentata da -OMISSIS- per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto; -dell’allegato B alla richiamata Determina Dirigenziale n.-OMISSIS- del 30/1/2026 in cui viene riportato il punteggio conseguito da -OMISSIS- nella valutazione dell’istanza; -del Verbale n.-OMISSIS- della Commissione di Valutazione dei Progetti nella parte in cui, valutando le osservazioni presentate da -OMISSIS- alla Determina Dirigenziale n.-OMISSIS-, ha confermato il punteggio attribuito ad -OMISSIS- nella citata Determina; -della Determina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia n.-OMISSIS- del 26/2/2026 del Registro delle Determinazioni della -OMISSIS- nella parte in cui ha stabilito di confermare per -OMISSIS- la non ammissione a finanziamento e le risultanze della valutazione di merito così come già riportate nell'allegato B) della D.D. n. -OMISSIS- preso atto di quanto stabilito dalla Commissione di valutazione nel verbale n. -OMISSIS-; -di ogni altro atto o provvedimento connesso, collegato e/o consequenziale nei limiti e per l’accertamento del diritto di -OMISSIS- di essere ammessa a finanziamento nella procedura de qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di non ammissione a finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo e conferma della valutazione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la determinazione regionale del 30 gennaio 2026, il relativo allegato con il punteggio attribuito, il verbale della Commissione di valutazione che aveva esaminato e respinto le osservazioni della candidata e la successiva determinazione del 26 febbraio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e l'accertamento del diritto all'ammissione a finanziamento. Dal testo emergono contestazioni relative alla valutazione di tre criteri: storicità della proposta progettuale, rilevanza territoriale della proposta e qualità economico-finanziaria. La ricorrente contestava, in particolare, l'attribuzione di zero punti per tali criteri e, conseguentemente, la non ammissione per mancato raggiungimento del punteggio minimo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo, a sommario esame, che gli atti impugnati apparissero esenti dalle censure dedotte e condividendo le difese della Regione. Quanto alla storicità, ha ritenuto corretta l'attribuzione di zero punti perché la stessa candidata aveva dichiarato che la proposta era nata nel 2022; ai fini del finanziamento richiesto, gli anni valutabili non potevano essere più di tre, ossia il 2022, 2023 e 2024, precedenti al periodo oggetto della domanda. Quanto alla rilevanza territoriale, ha ritenuto obiettivamente carente la dimostrazione dell'attrattività della proposta oltre il livello locale, in ambito nazionale o internazionale. Quanto alla qualità economico-finanziaria, ha ritenuto corretta l'attribuzione di zero punti poiché nel Piano Finanziario Triennale la ricorrente aveva indicato risorse proprie pari a zero sia per quote associative, offerte, erogazioni e liberalità sia per la voce altro; le risorse genericamente dichiarate nella parte descrittiva dell'istanza risultavano pertanto indimostrate e contraddittorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris manca quando, a un sommario esame, gli atti impugnati risultano coerenti con la lex specialis e con i dati dichiarati dal candidato, mentre le censure si fondano su ricostruzioni non adeguatamente dimostrate.
- Nella valutazione di un criterio riferito alla storicità di una proposta progettuale, il punteggio può essere determinato considerando esclusivamente gli anni anteriori al periodo per il quale è richiesto il finanziamento; la dichiarazione del candidato circa l'anno di avvio dell'attività costituisce elemento rilevante per delimitare il periodo valutabile.
- La valutazione della rilevanza territoriale di una proposta progettuale può legittimamente escludere l'attribuzione del relativo punteggio quando la documentazione non dimostri un'attrattività ulteriore rispetto alla dimensione locale, nazionale o internazionale richiesta dal criterio.
- La contraddizione tra le dichiarazioni descrittive dell'istanza e il piano finanziario allegato, nel quale le risorse proprie sono indicate pari a zero, può giustificare l'attribuzione di zero punti per la qualità economico-finanziaria della proposta, ove le risorse affermate in termini generici non siano dimostrate.
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