Cassazione Penale, Sentenza n. 17945/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che ha confermato la condanna per associazione a delinquere finalizzata a truffe tramite internet. Il ricorrente deduce insufficienza e travisamento delle prove (indizi non gravi, precisi e univoci), contesta l'identificazione vocale senza comparazione fonica, nega di aver materialmente aperto il conto e di aver effettuato i prelievi ATM, contesta la qualificazione giuridica del fatto come associazione ex art. 416 c.p. (sostenendo si tratti di concorso di persone ex art. 110 c.p.), lamenta contraddittorietà della motivazione, denuncia uso di mere congetture per fondare l'associazione e contesta la determinazione della pena e la decorrenza dei termini di prescrizione (sostiene che l'ultimo reato è del 6/8/2013 e quindi prescritto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione del giudice di merito. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito quando il metodo valutativo è conforme ai principi giurisprudenziali e la motivazione priva di vizi logici. Ha sottolineato la "doppia conforme" (Tribunale e Corte d'appello di segno identico) che limita il sindacato di Cassazione salvo specifiche eccezioni non invocate dal ricorrente. La sentenza di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata: esistenza di un quadro probatorio consistente (account creato da stanza d'hotel occupata dal ricorrente, identificazione vocale, materiale probante come carte e SIM, coincidenza delle presenze con i prelievi) e prova di una struttura stabile e ripetuta nel tempo con ripartizione di ruoli, giustificando la qualificazione come associazione a delinquere. Rigettate le doglianze sulla contraddittorietà e sulla dosimetria della pena; respinta anche la censura sulla prescrizione in quanto, per le "contestazioni aperte", il termine di protrazione si estende fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8 (convertito nella L. 176/2020, modificato da D.L. 228/2021, L. 15/2022)
Regola procedurale relativa al trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte annota l'applicazione della norma per il rito in Cassazione
Codice penale, art. 416
associazione a delinquere
La Corte ha interpretato e applicato l'art. 416 c.p. ritenendo sussistente l'associazione a delinquere in presenza di una struttura stabile, ripartizione di ruoli e programmazione di una serie indeterminata di delitti, distinguendola dal concorso occasionale di cui all'art. 110 c.p.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; il ricorrente l'ha invocata ma la Corte l'ha ritenuta inammissibile perché attinente a valutazioni di merito regolarmente motivate
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e) (modificato dalla L. n.46/2006)
art. 606, comma 1, lett. e)
Riguarda il vizio di travisamento della prova; la Corte ricorda che, specie in presenza di "doppia conforme", il travisamento è sindacabile in Cassazione solo in casi specifici (es. uso di elementi probatori non presenti nel processo o omissione di prova decisiva), situazione non dimostrata dal ricorrente
Codice di procedura penale, art. 530, comma 2
Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione dell'assoluzione e contraddittorietà; la Corte ha ritenuto infondate le censure sul punto, trovando motivazione coerente e non contraddittoria
Codice penale, art. 133 (criteri di individualizzazione della pena)
La Corte d'appello ha applicato i parametri di cui all'art. 133 per la determinazione della pena, valutandone gravità del reato, pericolosità sociale e precedenti; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata
Giurisprudenza sulla "doppia conforme" e sulla prescrizione per contestazioni "aperte" (Sez. 2, n. 680/2019 e relative pronunce di Sezioni Unite citate)
Sez. 2, n. 680/2019; Sez. U. n. 24/1999; Sez. U. n. 12/2000; Sez. U. n. 47289/2003
La Corte richiama la regola che la presenza di due decisioni conformi (Tribunale e Corte d'appello) limita l'intervento di Cassazione sul merito e che, per contestazioni aperte nel tempo, il termine di protrazione del reato si considera fino alla sentenza di primo grado
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (stesso esito in primo e secondo grado) la Corte di Cassazione esercita un sindacato molto limitato sulle valutazioni di merito: il ricorrente deve mostrare vizi specifici e non semplici dissensi.
- Per qualificare il reato come associazione a delinquere (art. 416 c.p.) è necessario dimostrare elementi di stabilità e perdurante organizzazione, ripartizione di ruoli e strumenti predisposti per la ripetizione di schemi criminosi; la mera concatenazione occasionale di reati è insufficiente.
- Il vizio di "travisamento della prova" è sindacabile in Cassazione solo se la decisione impugnata utilizza informazioni inesistenti nel processo o omette la valutazione di prove decisive, oppure se il giudice d'appello introduce atti probatori non esaminati dal primo grado.
- Elementi ai fini probatori come identificazioni vocali, possesso di carte/SIM intestate a terzi, creazione di account da luoghi riconducibili all'imputato e coincidenza temporale delle presenze con i prelievi possono, se collegati coerentemente, costituire quadro indiziario sufficiente peri fini della condanna.
- La prescrizione per contestazioni "aperte" (non delimitate temporalmente nella cessazione) può essere computata fino alla data della sentenza di primo grado: in tali ipotesi non sempre scatta la prescrizione anteriore.
- Per impugnare efficacemente una condanna basata su indizi è necessario proporre in Cassazione deduzioni specifiche e circostanziate (es. indicare prove decisive omesse, errori logici puntuali, perizie foniche richieste ma non eseguite), non semplici censure generiche sulla "scarsa gravità" degli indizi.
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