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Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 20 novembre 2025, recante diniego definitivo dell’istanza di condono edilizio prot. -OMISSIS- del 16 novembre 2004 pratica 88/03 Legge 326/2003 e contestuale ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresa la comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. 8032 del 30 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202600224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di condono edilizio relativo a opere di ristrutturazione e ampliamento, con contestuale ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego definitivo dell’istanza di condono edilizio presentata dalla loro dante causa e la contestuale ordinanza di demolizione. Hanno dedotto l’omessa valutazione delle controdeduzioni e la mancata messa a disposizione del fascicolo, necessario per ricostruire la pratica anche perché la documentazione era stata sottoposta a sequestro probatorio; hanno quindi denunciato difetto di istruttoria e mancato esame della domanda. Hanno evidenziato l’erronea ubicazione del fabbricato, l’assenza di una relazione tecnica e la mancata previa acquisizione del parere della Soprintendenza. Quanto all’ordinanza di demolizione, hanno dedotto vizi derivati dall’illegittimità del diniego, nonché vizi propri: pendenza di una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica non esaminata, estensione della demolizione all’intero immobile anziché alle sole opere oggetto di condono, carenza di motivazione sulla sanzione applicata e sulla natura degli interventi, nonché mancata valutazione delle osservazioni presentate a seguito del contraddittorio procedimentale.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le opere oggetto della domanda, descritte come ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato esistente, comportassero nuova volumetria e, perciò, non fossero condonabili ai sensi del terzo condono in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il diniego è stato qualificato come atto vincolato e dovuto, fondato sulla realizzazione di nuove superfici e volumetrie in zona paesaggisticamente vincolata; ne consegue l’applicabilità dell’art. 21-octies l. 241/1990, poiché i vizi formali o istruttori dedotti non avrebbero potuto condurre a un esito diverso. Il giudice ha quindi ritenuto legittimo il diniego, anche senza accogliere le censure relative all’omessa valutazione delle controdeduzioni, alla disponibilità del fascicolo e al parere della Soprintendenza. Quanto all’ordinanza demolitoria, la legittimità del diniego, logicamente antecedente, rendeva pacifica l’abusività degli interventi, consistenti nella costruzione di un alloggio e di volumi pertinenziali, oltre a tettoia, terrazza, deposito, pollaio, legnaia e vasche. Sono state respinte anche le censure procedimentali: l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività doverosa e vincolata, per cui non è necessario il preavviso di rigetto né sussiste uno spazio partecipativo rilevante; in ogni caso, le osservazioni si erano limitate a richiedere copia del fascicolo senza apportare argomenti valutabili. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, lett. d), d.l. 269/2003

    ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, lett. d), del D.L. n. 269 del 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili se ricorrono congiuntamente determinate condizioni

    Nel terzo condono, le opere realizzate in area vincolata sono sanabili solo se anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili a interventi minori senza aumento di superficie e volumetria e assistite dal previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    il giudice amministrativo non può annullare un provvedimento vincolato per vizi formali allorché esso risulti “sostanzialmente” legittimo

    Un provvedimento vincolato non è annullabile per vizi formali o istruttori quando, anche rinnovando l’attività amministrativa, l’amministrazione sarebbe tenuta ad adottare lo stesso contenuto dispositivo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa al preavviso di rigetto è stata ritenuta irrilevante, poiché il diniego di condono era vincolato e il potere repressivo edilizio è doveroso.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • l.r. Campania n. 35/1987

    Il vincolo paesaggistico derivante dalla legge regionale è stato considerato ostativo al condono di opere comportanti nuove superfici e volumetrie.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili soltanto se ricorrono congiuntamente i presupposti dell’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, della conformità urbanistica, della riconducibilità a interventi minori privi di aumento di superficie e volumetria e del previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • Le opere che comportano la realizzazione di nuove superfici o volumetrie in area sottoposta a vincolo paesaggistico non sono condonabili nell’ambito del terzo condono, sia in presenza di vincolo relativo sia in presenza di vincolo assoluto.
  • Quando la non condonabilità dell’intervento deriva direttamente dalle sue caratteristiche oggettive e dalla disciplina applicabile, il diniego di condono costituisce atto vincolato e non è annullabile per vizi formali o istruttori se, all’esito della rinnovazione procedimentale, l’amministrazione dovrebbe adottare un provvedimento identico ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.
  • L’ordinanza di demolizione adottata nell’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce atto vincolato e doveroso; per la sua adozione non è necessario il preavviso di rigetto né sussiste, in via generale, uno spazio partecipativo del destinatario idoneo a condizionarne il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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