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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 1641 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M.R. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2009, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione redditi e compensi non dichiarati, maggiori operazioni ai fini IVA, redditi diversi, un costo non deducibile e le relative addizionali e sanzioni. In appello ha contestato, tra l'altro, la legittimità dell'accesso della Guardia di Finanza presso il proprio studio o abitazione, la qualificazione di numerosi versamenti bancari come compensi non dichiarati, il mancato riconoscimento di costi correlati ai maggiori ricavi, l'applicazione delle addizionali e la propria responsabilità per le sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provato che l'accesso della Guardia di Finanza fosse avvenuto presso lo studio professionale e non presso l'abitazione, attribuendo fede privilegiata al processo verbale di constatazione. Ha inoltre ritenuto insufficienti gli assegni, le schede contabili e i verbali societari prodotti per dimostrare che i versamenti bancari fossero restituzioni di finanziamenti o un giroconto. L'accertamento analitico-induttivo fondato sulle indagini bancarie è stato giudicato legittimo, senza obbligo dell'Ufficio di riconoscere costi forfetari non documentati. Sono state confermate le maggiori imposte, le addizionali e le sanzioni, ad eccezione della sanzione IVA sui prelievi non giustificati, già esclusa dalla sentenza di primo grado e divenuta definitiva per mancato appello incidentale dell'Agenzia. M.R. è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 10.000,00.

Norme richiamate

  • Art. 42, comma 1, DPR 600/1973

    La contestazione relativa alla sottoscrizione dell'avviso da parte di una funzionaria delegata è stata respinta, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, ritenendo valido l'atto.

  • Art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Non è stata ravvisata una violazione degli obblighi formali e motivazionali dell'avviso con riferimento alla sottoscrizione e alla delega.

  • Art. 33 DPR 600/1973, art. 52 DPR 633/1972 e art. 14 Costituzione

    L'accesso presso lo studio professionale è stato ritenuto legittimo. Il verbale della Guardia di Finanza fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.

  • Art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare l'accertamento; il contribuente deve fornire una prova specifica, documentata e coerente della loro natura non reddituale.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), DPR 600/1973

    L'Ufficio può utilizzare un accertamento analitico-induttivo basato su dati bancari e presunzioni gravi e attendibili quando le movimentazioni non risultano adeguatamente giustificate.

  • Art. 54, comma 4, DPR 633/1972

    La norma ha costituito la base per il recupero ai fini IVA delle operazioni imponibili non dichiarate, individuate attraverso le indagini finanziarie.

  • Art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997

    La sanzione relativa ai prelievi non giustificati e alle operazioni passive non autofatturate è stata esclusa in primo grado per i lavoratori autonomi; tale capo è divenuto definitivo perché l'Agenzia non ha proposto appello incidentale.

  • Art. 5 D.Lgs. 472/1997

    Per applicare le sanzioni è sufficiente una condotta cosciente e volontaria; il contribuente deve provare l'assenza assoluta di colpa, non essendo sufficiente allegare difficoltà nel reperire o conservare la documentazione.

  • Art. 2700 Codice civile

    Il processo verbale redatto da un pubblico ufficiale ha fede privilegiata sui fatti compiuti o percepiti direttamente dal pubblico ufficiale, salvo contestazione mediante querela di falso.

Massime di principio

  • Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere utilizzate come base per un accertamento fiscale; per superare la presunzione il contribuente deve dimostrare con documenti anteriori, dettagliati e coerenti la natura non reddituale di ogni operazione.
  • Assegni incassati, schede contabili interne e verbali societari generici, soprattutto se formati dopo le operazioni contestate, possono non essere sufficienti a provare l'esistenza e l'effettivo rimborso di un finanziamento.
  • In un accertamento analitico-induttivo fondato su indagini bancarie l'Amministrazione non deve riconoscere automaticamente costi forfetari correlati ai maggiori ricavi; i costi devono essere provati dal contribuente.
  • Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata sui fatti direttamente attestati dai verificatori. Se si contesta il luogo o le modalità dell'accesso, è necessario fornire prove concrete e, per negare i fatti attestati direttamente, proporre querela di falso.
  • La difficoltà di ricostruire o documentare operazioni bancarie non esclude la colpevolezza ai fini delle sanzioni. Occorre dimostrare l'assenza assoluta di colpa o una situazione di ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza.
  • Un capo della sentenza favorevole al contribuente può diventare definitivo se l'Amministrazione non propone appello incidentale; in tal caso il giudice d'appello non può peggiorare quella parte della decisione.

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