Cassazione Civile, Ordinanza n. 23949/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare, relativo a un immobile concesso in precedenza in comodato a un terzo. La promissaria acquirente aveva convenuto in giudizio il promittente venditore per ottenere l'accertamento dell'inadempimento al preliminare, la legittimità del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., la restituzione del doppio della caparra confirmatoria e di un acconto versato. Il convenuto aveva resistito e proposto domande riconvenzionali, chiedendo anche la risoluzione del preliminare e del comodato, il rilascio dell'immobile, il risarcimento danni e un indennizzo per l'occupazione. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda attrice e rigettato la richiesta del venditore di condanna al pagamento degli oneri condominiali nei confronti del familiare del comodatario. In appello, il venditore aveva ottenuto la riforma di quel capo, con condanna del comodatario al pagamento di euro 5.062,76 per oneri condominiali maturati sino al rilascio dell'immobile. Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi: con il primo si deduce violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente desunto dalle prove testimoniali l'obbligo del ricorrente di corrispondere gli oneri condominiali, senza prova adeguata; con il secondo si deduce violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita errata applicazione del principio di non contestazione quanto alla somma pretesa per spese ordinarie 2016. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili perché diretti a una rivalutazione del fatto e delle prove, profilo non consentito in sede di legittimità, e perché nel caso concreto la detenzione dell'immobile risultava accertata dal giudice di merito; inoltre il principio di non contestazione era stato utilizzato solo per la quantificazione delle spese, non per l'esistenza dell'obbligazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo censurasse un accertamento di fatto congruamente motivato e mirasse a una rivalutazione delle risultanze istruttorie; ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché il fatto rilevante non era ignoto, essendo stata accertata la detenzione dell'immobile da parte del ricorrente. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva applicato il principio di non contestazione solo alla quantificazione delle spese ordinarie e non all'esistenza dell'obbligazione, che era stata invece ritenuta non provata dalla parte onerata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di ricorso dichiarato inammissibile, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1385, comma 2, c.c.
legittimità del recesso da lei intimato ex art. 1385, 2 comma, c.c.
richiamato come base del recesso per inadempimento nel preliminare, ma non oggetto del decisum di legittimità
art. 1803 c.c. e ss.
in materia di contratto di comodato ex artt. 1803 e ss. c.c.
richiamati dal ricorrente per contestare la disciplina applicabile al rapporto di detenzione dell'immobile
art. 2697 c.c.
violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. delle norme in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.
la regola sull'onere della prova non viene in rilievo quando il fatto da accertare non è ignoto, ma è già stato positivamente accertato dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5
la censura è inammissibile quando tende a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove
art. 115 c.p.c.
violazione e o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al principio di mancata contestazione
il principio di non contestazione è rilevante solo nei limiti in cui il giudice di merito lo abbia effettivamente utilizzato, qui soltanto per la quantificazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
a norma del comma 1-bis del citato art. 13
richiamato per la determinazione dell'importo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, quando la censura investe in realtà un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata o decida una questione rimasta priva di accertamento; non quando il fatto controverso sia stato già accertato in concreto.
- Il principio di non contestazione opera nei limiti dell'effettivo ambito in cui il giudice di merito lo abbia applicato: la sua eventuale erronea evocazione non incide se la decisione si fonda, per altro verso, sulla mancata prova dell'obbligazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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