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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29413/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento con cui veniva recuperata una detrazione d'imposta del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico, negata in primo grado perché, secondo la CTP, la contribuente non avrebbe dimostrato di avere la disponibilità dell'immobile nell'anno d'imposta 2012. La CTR del Lazio riformava la decisione ritenendo che non fosse necessaria la registrazione del comodato per fruire dell'agevolazione e che dagli atti emergessero detenzione, possesso/disponibilità dell'immobile, consenso del possessore e asseverazione tecnica. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione del giudicato esterno, deducendo che una precedente sentenza passata in giudicato relativa all'annualità 2010 avrebbe escluso la spettanza della detrazione e sarebbe stata vincolante anche per il 2012; 2) nullità della sentenza per apparenza della motivazione, assumendo che la CTR avesse motivato in modo solo apparente sull'esistenza dei requisiti per la detrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza di merito conteneva una motivazione chiara, comprensibile e logicamente sufficiente, ben oltre il minimo costituzionale. Ha inoltre negato l'efficacia vincolante del giudicato esterno invocato dall'Amministrazione, osservando che esso si era formato dopo la conclusione del giudizio di merito e comunque riguardava un'annualità diversa, senza incompatibilità insanabile con l'accertamento compiuto per il 2012. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese perché la contribuente non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno è richiamato come vincolo sostanziale, ma opera solo se formatosi utilmente e se riferito a fatti costitutivi tendenzialmente permanenti o pluriennali; nel caso concreto non era opponibile al giudizio sull'annualità 2012.

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in combinato con la disciplina del giudicato esterno nel processo tributario.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato ai fini della formazione del giudicato esterno, con riferimento al momento del passaggio in giudicato della precedente sentenza.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    evocato come parametro di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    l'obbligo costituzionale di motivazione è violato solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza ai sensi della norma processuale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di contenuto della motivazione della decisione.

  • Legge n. 296 del 2006

    indicata dalla CTR come base normativa dei requisiti per l'agevolazione fiscale per il risparmio energetico.

  • D.M. 19 febbraio 2007

    richiamato dalla CTR come fonte dei requisiti e della documentazione necessaria per accedere alla detrazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno su imposte periodiche vincola il giudice solo se riguarda fatti costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; non si estende automaticamente a elementi variabili o a questioni che dipendono da annualità diverse.
  • Il giudicato esterno non può essere opposto nel giudizio di merito se la precedente decisione è divenuta definitiva dopo la conclusione di quel giudizio.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi limitato alla violazione del minimo costituzionale: è rilevante solo la totale mancanza di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o l'obiettiva incomprensibilità, non il mero difetto di sufficienza.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo formalmente, non consente di comprendere la ratio decidendi; non è tale una motivazione che, pur sintetica, esponga in modo chiaro le ragioni della decisione.
  • Per riconoscere una detrazione per interventi di risparmio energetico occorre verificare i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa applicabile e la relativa prova documentale; la formale registrazione del comodato, di per sé, non è indicata come requisito necessario dalla Corte.
  • Quando la controversia riguarda annualità diverse, l'accertamento su una annualità precedente non impedisce di valutare diversamente la spettanza dell'agevolazione per un periodo successivo, ove i fatti rilevanti possano essere mutati nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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