Cassazione Penale, Ordinanza n. 15264/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita continuata, rideterminando anche il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti erano: 1) erronea applicazione dell'art. 646 c.p.; 2) contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione di responsabilità; 3) travisamento della prova e omessa valutazione di prove decisive; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla provvisionale riconosciuta alla parte civile; 5) violazione del divieto di reformatio in peius, perché la Corte d'appello avrebbe aggravato la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza di primo grado. La parte civile ha resistito chiedendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso e la rifusione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi non consentiti perché non si confrontavano con la motivazione ampia e logica della sentenza impugnata, che aveva spiegato correttamente gli elementi costitutivi dell'appropriazione indebita e l'appropriazione delle somme ricevute dall'imputato quale acconto per banchetti presso il ristorante della persona offesa. Il motivo sulla provvisionale è stato ritenuto non impugnabile in cassazione, poiché la statuizione è discrezionale e meramente delibativa. Il motivo sul divieto di reformatio in peius è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva corretto una pena di primo grado illegittimamente inferiore al minimo edittale, non potendo operare la diminuzione prevista dall'art. 597, comma 4, c.p.p. in presenza di tale errore. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
La Corte richiama la norma sull'appropriazione indebita per affermare che la motivazione di merito aveva correttamente individuato il possesso delle somme e la successiva appropriazione da parte dell'imputato.
art. 597 c.p.p.
La regola sulla riduzione della pena in caso di parziale riforma non opera quando la pena di primo grado sia stata erroneamente determinata sotto il minimo edittale del reato residuo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è consentito quando i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in una critica astratta o meramente ripetitiva.
- La configurabilità dell'appropriazione indebita può essere affermata quando chi detiene somme ricevute per una specifica destinazione le trattiene e le utilizza come proprie invece di impiegarle secondo l'accordo originario.
- La deduzione di travisamento della prova è inammissibile se non si indica un effettivo decisivo travisamento idoneo a scardinare l'impianto motivazionale della decisione di merito.
- La statuizione sulla provvisionale in sede penale non è, di regola, sindacabile in cassazione perché ha natura discrezionale, meramente delibativa e non definitiva.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce la correzione di una pena illegittimamente inferiore al minimo edittale quando il giudice di appello, in presenza di responsabilità residua, si limiti a ricondurre la sanzione entro i limiti di legge.
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