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Sentenza

Sentenza del 19/11/2021 n. 35641 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accertamento dell'Agenzia relativo al reddito d'impresa e all'IVA per l'anno 2006. Il ricorrente deduceva, tra l'altro: violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e obbligo di redazione del processo verbale di constatazione (L. n. 212/2000, art. 12, c.7 e L. n. 4/1929, art. 24); insufficiente motivazione e mancata produzione di atti richiamati nell'avviso; errata ripartizione dell'onere della prova e uso improprio di presunzioni; omissione di pronuncia su questioni rilevanti (ente cessato, decadenza per anno 2005, regime forfettario L. n. 398/1991); vizi nella notificazione a mezzo posta; inammissibilità dell'appello per mancanza di delega del firmatario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi consolidati: per gli accertamenti "a tavolino" non opera l'obbligo generalizzato di contraddittorio previsto dall'art. 12, c.7 della L. n. 212/2000, né è necessaria la redazione di un processo verbale di constatazione; in tema di IVA il contraddittorio può essere obbligatorio ma il contribuente deve indicare concretamente le ragioni che avrebbe articolato (c.d. prova di resistenza), cosa che nel caso di specie non è avvenuta; l'accertamento d'ufficio ex art. 41 DPR 600/1973 può fare ricorso a presunzioni "supersemplici" in caso di omessa dichiarazione e l'onere di fornire elementi contrari grava sul contribuente; la notifica diretta a mezzo servizio postale dall'Ufficio è valida e la firma del funzionario in luogo del direttore non richiede esibizione di delega salvo contestazione specifica. Conseguentemente sono state respinte tutte le doglianze del ricorrente e confermato l'esito favorevole all'Agenzia.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 7

    La norma limita il contraddittorio endoprocedimentale alle verifiche con accesso nei locali aziendali; la Corte ha confermato che non si applica automaticamente agli accertamenti "a tavolino".

  • Legge 4 gennaio 1929, n. 4, art. 24

    Riferita al processo verbale di constatazione, la Corte ha chiarito che tale verbale non è sempre necessario per legittimare un avviso di accertamento e può avere contenuti ricognitivi o valutativi.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 41

    Invocata dal ricorrente per il diritto di essere ascoltato; la Corte ha richiamato il bilanciamento con il diritto interno e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla prova di resistenza.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 53, 97

    Richiamati in relazione ai principi di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento; la Corte ha ritenuto compatibile la disciplina nazionale sulla materia con tali principi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41

    Norma sull'accertamento d'ufficio che consente all'Ufficio di determinare il reddito sulla base di dati a sua conoscenza anche tramite presunzioni "supersemplici"; applicata nel caso di omessa dichiarazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1

    Richiamato in tema di notificazione; la giurisprudenza consente la notifica diretta a mezzo posta dall'Ufficio finanziario con presunzione di conoscenza del destinatario.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55

    Norme IVA richiamate nel contesto della legittimità dell'accertamento e delle garanzie procedimentali, con distinzione tra tributi armonizzati e non.

  • Codice civile, art. 38

    Richiamato per la responsabilità degli organi di fatto delle associazioni non riconosciute; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente nella gestione associativa.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727, 2729

    Articoli relativi all'onere della prova e alle presunzioni; la Corte ha ritenuto che l'uso delle presunzioni dall'Ufficio fosse conforme alla normativa (anche attraverso le presunzioni "supersemplici" previste per l'accertamento d'ufficio) e che il ricorrente non avesse soddisfatto l'onere di proporre elementi contrari.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11

    Regole sulla rappresentanza e capacità dell'Ufficio nelle controversie tributarie: la firma di un funzionario in luogo del direttore è ammissibile salvo prova di usurpazione del potere.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890 (norme sulla notificazione)

    Richiamata per distinguere la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario da quella diretta a mezzo posta dall'Ufficio fiscale; quest'ultima è regolata dalle norme postali e considerata valida dalla giurisprudenza.

  • Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 20

    Modifica che ha autorizzato la notificazione diretta a mezzo posta da parte degli uffici finanziari; utilizzata per legittimare la procedura di notifica nel caso concreto.

  • D.P.R. 16 marzo 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in p.q.m. relativa al contributo unificato e alla misura aggiuntiva dovuta in cassazione.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti "a tavolino" (senza accesso nei locali) non vige un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale o di redazione di un processo verbale di constatazione: l'avviso di accertamento può costituire il primo atto notificato.
  • In materia di IVA il contraddittorio preventive in linea di principio può essere richiesto, ma il contribuente deve adempiere alla c.d. prova di resistenza indicando concretamente le ragioni che avrebbe prospettato; la mancanza di tale indicazione fa venir meno la tutela autonoma invocata.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'Ufficio può procedere ad accertamento d'ufficio ex art. 41 DPR 600/1973 e utilizzare presunzioni "supersemplici"; l'onere di fornire elementi contrari e documentazione probatoria grava sul contribuente.
  • La notifica diretta degli atti tributari a mezzo servizio postale da parte dell'Ufficio è generalmente valida e produce la presunzione di conoscenza; il contribuente che dichiara di non aver avuto conoscenza deve fornire prove idonee per ottenere la rimessione in termini.
  • La firma in calce agli atti dell'Agenzia apposta da un funzionario in luogo del direttore è ammissibile senza esibizione di delega, salvo che non sia specificamente contestata e dimostrata l'usurpazione del potere.
  • Le questioni sollevate in grado di merito ma non trattate espressamente in sentenza di appello devono intendersi implicitamente risolte in senso coerente con la decisione complessiva; l'omessa pronuncia è rilevante solo se la questione fosse decisiva e imprescindibile per la soluzione del caso.
  • Le censure che mirano soltanto a una diversa valutazione delle prove o degli indizi non superano il sindacato di legittimità se non evidenziano illogicità o contraddittorietà manifeste del ragionamento del giudice di merito.

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