Sentenza del 14/03/2016 n. 1468 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Non preceduta da comunicazione esito liquidazione - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento sostenendo che essa non fosse stata preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione prevista nell'ambito dei controlli sulla dichiarazione. La contestazione riguardava, in particolare, l'omessa comunicazione preventiva prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella.
La decisione
La cartella è stata ritenuta legittima. Il controllo previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 è un controllo automatizzato e documentale, basato sui dati direttamente indicati dal contribuente nella dichiarazione, senza necessità di acquisire documentazione esterna né di effettuare valutazioni interpretative. In tale situazione, la comunicazione dell'esito della liquidazione non costituisce un presupposto indispensabile per la validità della cartella.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali. Quando il controllo si limita alla verifica dei dati direttamente riportati in dichiarazione, senza esame di documentazione esterna o valutazioni interpretative, la cartella può essere notificata anche senza una preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione.
Massime di principio
- La mancata comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione non rende automaticamente illegittima una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato.
- Per i controlli ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, la comunicazione preventiva è normalmente necessaria soprattutto quando emergono profili non immediatamente desumibili dalla dichiarazione, contestazioni interpretative o la necessità di produrre documenti.
- Se l'Ufficio si limita a correggere errori materiali, di calcolo o dati incoerenti già presenti nella dichiarazione, la cartella può essere legittima anche senza previo contraddittorio o comunicazione dell'esito.
- La valutazione deve concentrarsi sulla natura effettiva del controllo: se l'Amministrazione ha svolto un accertamento sostanziale o ha richiesto documentazione esterna, l'omessa comunicazione può assumere rilievo diverso e deve essere esaminata alla luce della disciplina applicabile.
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