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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18584/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per sette motivi, denunciando principalmente: errori nella valutazione della prova dichiarativa (in particolare l'interrogatorio dell'imputato e le dichiarazioni della persona offesa e di testi oculari), vizi di motivazione sulla credibilità e attendibilità delle versioni contrapposte, insufficiente considerazione della documentazione (es. verbale amministrativo sul piazzale, registrazione telefonica acquisita ai sensi dell'art. 391-ter), mancata acquisizione di prova tecnica decisiva sulla dinamica e sulla velocità del veicolo (perizia cinematica), assenza di valutazione del movente e/o della derubricazione in lesioni colpose e/o dell'eccesso di legittima difesa putativa, e censure su pena, circostanze attenuanti, e liquidazione delle spese civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha accolto i primi due motivi per vizio di motivazione e incompleto esame delle censure di gravame, riscontrando carenze e talora illogicità nella valutazione delle contraddizioni tra dichiarazioni, nell'assenza di adeguata spiegazione degli accertamenti svolti dal Comandante dei Carabinieri e nella mancata motivazione su aspetti decisivi (dinamica, velocità, compatibilità delle lesioni). Ha rigettato i motivi quarto e quinto relativi alla mancata assunzione di prove decisive nel merito, ma ha ritenuto assorbiti i motivi terzo, sesto e settimo. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, prescrivendo che nel nuovo esame siano colmati i vizi motivazionali indicati e che, se necessario, il giudice del rinvio disponga le prove ritenute indispensabili ai sensi degli artt. 603 e 627 c.p.p. (libero esito). Inoltre è stata disposta la cancellazione dei dati sensibili nella pubblicazione della decisione.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.; art. 575 cod. pen.; art. 577, comma 2, cod. pen.

    art. 56, 575, 577 comma secondo cod. pen.

    richiamate come norme penali in relazione al capo a) (tentato omicidio/reati connessi) indicate nella imputazione; la sentenza d'appello e il ricorso le utilizzano per descrivere i reati contestati, non per un'interpretazione giuridica nuova dalla Cassazione

  • artt. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992

    artt. 189, comma 6 e comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992

    norme del codice della strada richiamate per le condotte di guida addebitate (capi b) e c)); usate per qualificare i reati connessi alla circolazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

    richiami formali ai limiti dell'impugnazione e all'ambito dei motivi di gravame valorizzati in cassazione

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    la Corte richiama il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare una condanna previa adeguata e più penetrante verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca

  • art. 391-ter cod. proc. pen.

    art. 391-ter cod. proc. pen.

    norma richiamata in relazione all'acquisizione della registrazione telefonica; la Corte segnala che tali elementi vanno valutati ma la loro acquisizione postuma non modifica automaticamente l'esito se non adeguatamente motivata in appello

  • art. 603 cod. proc. pen.

    richiamato come criterio per l'assunzione di prove ritenute rilevanti e indispensabili dal giudice del rinvio

  • art. 627 cod. proc. pen.

    norma sulla pronuncia dell'annullamento con rinvio: la Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello invitando il giudice del rinvio, ove occorra, ad assumere le prove necessarie

  • art. 606, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 606 lett. d) cod. proc. pen.

    richiamata come possibile censura di violazione o falsa applicazione delle norme processuali concernente la mancata assunzione di prova decisiva

  • art. 55 cod. pen.

    norma invocata dal ricorrente in relazione a questioni di imputazione della responsabilità penale (es. derubricazione); la Cassazione non ha deciso nel merito ma ha ritenuto il punto assorbito o da riesaminare nel nuovo giudizio

  • art. 62 n. 2 cod. pen.; art. 592 cod. pen.; art. 605 cod. proc. pen.

    art. 62 n. 2 cod. pen.; art. 592 e art. 605 cod. proc. pen.

    richiami usati nelle censure sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti e sulle spese processuali: la Corte di legittimità ha richiamato che tali profili possono essere riesaminati ma sono assorbiti o rinviati secondo l'esito del nuovo giudizio

Massime di principio

  • Se la condanna poggia soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa, il giudice deve fare una valutazione di credibilità e attendibilità particolarmente rigorosa e motivata; le contraddizioni rilevanti non possono essere liquidate con affermazioni generiche
  • Le divergenze tra sommarie informazioni e deposizioni dibattimentali richiedono spiegazioni dettagliate: il giudice deve indicare perché preferisce una versione rispetto all'altra e valutare la rilevanza delle contraddizioni
  • La richiesta di perizia o altre indagini tecniche in sede d'appello è eccezionale: per ottenerla occorre dimostrare che la decisione non è possibile senza quell'accertamento e che la perizia sarebbe presumibilmente risolutiva; in mancanza la Corte di Cassazione può rimandare il giudizio chiedendo al giudice del rinvio di compiere gli accertamenti necessari
  • Nuovi elementi probatori emersi dopo il dibattimento (es. registrazioni telefoniche) vanno valutati con attenzione; la loro acquisizione non impone automaticamente la modifica della decisione, ma il giudice d'appello deve motivare specificamente la valutazione della loro rilevanza e attendibilità
  • Quando è prospettata la legittima difesa (anche putativa) il giudice deve esaminare con motivazione dedicata le circostanze che giustificano tale inferenza; omissione di tale analisi può comportare l'annullamento con rinvio
  • Vizi di motivazione che incidono su punti centrali della ricostruzione dei fatti (dinamica, esito di accertamenti di polizia, compatibilità delle lesioni con la dinamica stessa) possono far dichiarare la nullità della decisione e determinare il rinvio perché siano colmati

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