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Sentenza

Sentenza n. 1767/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento del silenzio-rifiuto dell'USR per la Lombardia, formatosi sull'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente il 12.12.2025, trasmessa via pec in pari data nonché, ove occorresse, della nota del Dirigente del Liceo Artistico Statale Brera di Milano prot. n. 164/2026 del 09.01.2026, NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con la prefata istanza E PER LA CONDANNA all'ostensione dei documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202600244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso ai contratti a tempo determinato relativi a una controinteressata e agli altri contratti per la copertura di un posto docente presso un liceo artistico, nonché nota dell’istituto scolastico di declinazione della competenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, prima classificata nel concorso per titoli ed esami indetto con DDG n. 3059/2024 per la classe di concorso A005, era stata assegnata a una sede diversa da quella presso cui una candidata inserita nella graduatoria integrata degli idonei del 30% era stata confermata, in applicazione dell’art. 2, comma 4, del d.l. 45/2025, convertito dalla l. 79/2025. Per verificare la legittimità delle operazioni di reclutamento e valutare la proposizione di un ricorso, aveva chiesto l’accesso ai contratti a tempo determinato fino all’avente diritto sottoscritti nell’anno scolastico 2025/2026 per il posto di docente di design del tessuto e della moda presso il liceo, al contratto sottoscritto dalla controinteressata e ai suoi dati anagrafici. Deduceva la violazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 l. 241/1990, dell’art. 24 Cost., dei principi di pubblicità, trasparenza e buon andamento e dell’art. 97 Cost., nonché il difetto di motivazione. Sosteneva che l’interesse fosse diretto, concreto e attuale e che la documentazione fosse necessaria per la tutela giudiziale. L’Amministrazione eccepiva il carattere generico ed esplorativo della richiesta, la presenza di dati personali e l’assenza di necessità difensiva. La ricorrente replicava che l’istanza era specificamente collegata alla propria posizione e che spettava eventualmente al giudice del futuro giudizio, non all’amministrazione, valutare l’ammissibilità o la decisività dei documenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. e ha dichiarato il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ordinando al Ministero e all’USR di consentire l’ostensione integrale entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Collegio ha ritenuto specificamente individuati i documenti e ravvisato un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la conoscenza dei contratti era funzionale a verificare le modalità di assegnazione della sede e l’applicazione della disciplina invocata per la conferma della controinteressata. Ha escluso il carattere esplorativo dell’istanza. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 4/2021, ha affermato che l’accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità necessaria tra documenti e situazione giuridica da tutelare, ma non impone all’amministrazione né al giudice dell’accesso di anticipare la valutazione sull’ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti nel futuro giudizio, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o la manifesta pretestuosità. Il generico richiamo alla privacy non è stato ritenuto sufficiente: trattandosi di documentazione relativa a una procedura concorsuale, la riservatezza semplice della controinteressata tende a recedere rispetto all’interesse difensivo; eventuali dati soggetti a riservatezza rafforzata, non pertinenti alla posizione controversa, possono essere oscurati. Il Ministero e l’USR sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    “l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”

    L’accesso costituisce la regola generale dell’azione amministrativa, collegata alla partecipazione, all’imparzialità e alla trasparenza.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”

    Riconosce l’accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti sia necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici, con i limiti specifici previsti per dati sensibili e giudiziari.

  • art. 25 l. 241/1990

    Disciplina l’esercizio del diritto di accesso; la decisione rileva il decorso infruttuoso del termine e la tutela davanti al giudice amministrativo.

  • art. 116 c.p.a.

    È il rito utilizzato per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il giudice può dichiarare il diritto all’ostensione e ordinare all’amministrazione di esibire i documenti.

  • art. 2, comma 1, d.l. 45/2025, convertito dalla l. 79/2025

    È la disposizione richiamata con riferimento alla graduatoria integrata degli idonei del 30%.

  • art. 2, comma 4, d.l. 45/2025, convertito dalla l. 79/2025

    È la disposizione invocata quale base della conferma della controinteressata nella sede e nella cattedra già occupate con contratto a tempo determinato.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa, posto a sostegno dell’accesso alla documentazione necessaria per valutare e proporre un’azione giudiziaria.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo richiede che il richiedente individui specificamente i documenti e dimostri un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e una situazione giuridica concreta da curare o tutelare; non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive.
  • Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione detentrice dei documenti e il giudice amministrativo non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio principale; tale valutazione spetta al giudice investito di quest’ultimo, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o la manifesta pretestuosità dell’istanza.
  • La richiesta di accesso non è esplorativa quando individua documenti riferibili a una specifica procedura di reclutamento e li collega alla posizione del richiedente, che intenda verificare la legittimità dell’assegnazione o dell’esito della procedura.
  • Nelle procedure concorsuali, la partecipazione alla selezione comporta, in linea generale, il ridimensionamento dell’esigenza di riservatezza dei concorrenti rispetto all’accesso difensivo agli atti rilevanti per la comparazione e per la verifica della legittimità della procedura.
  • Il generico richiamo alla presenza di dati personali non giustifica il diniego dell’accesso difensivo. Qualora la documentazione contenga dati soggetti a riservatezza rafforzata non pertinenti alla posizione controversa, l’amministrazione deve valutare l’oscuramento delle sole informazioni estranee, preservando l’accesso alla parte necessaria alla difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleScuolaDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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