Cassazione Penale, Sentenza n. 10676/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale: si contestava che l'attività fosse prevalentemente di mera intermediazione (non acquisto/rivendita), che la crisi fosse una semplice crisi di liquidità e non dissesto, e l'assenza degli "indici di fraudolenza" per la bancarotta per distrazione; si denunciava inoltre che le scritture contabili necessarie erano state depositate e che la quantificazione delle distrazioni era errata (calcolata sulla massa passiva) e, infine, che le circostanze attenuanti generiche erano state valutate in modo pari alle aggravanti senza considerare la collaborazione processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili quanto alle censure di merito (confermando la valutazione di fatto del giudice di merito circa distrazioni di somme, occultamento di scritture e destinazione dei proventi sui conti della Morselli), ma ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, rinviando la relativa determinazione ad altra sezione per adeguamento alle pronunce della Corte costituzionale n.222/2018 e delle Sezioni Unite n.28910/2019.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
art. 216, n. 1 e art. 216, comma 1, n. 2
Usato per inquadrare i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (n.1) e documentale (n.2); la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi delittuosi in relazione alla distrazione di proventi e all'occultamento/omissione delle scritture
art. 2214 cod. civ.
Richiamato per affermare che anche le imprese in contabilità semplificata non sono esenti dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, omissione che può integrare la bancarotta fraudolenta documentale
art. 69 cod. pen.
Norma sul giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto la valutazione di merito non manifestamente illogica ove adeguatamente motivata
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte segnala che il giudizio di merito deve tenerne conto ma il riesame è limitato se la motivazione non è illogica
Corte Costituzionale, sent. n. 222 del 2018
Richiamata quale precedente che ha effetti sulla determinazione delle pene accessorie fallimentari; ha comportato la necessità di rideterminare tali pene alla luce del nuovo orientamento
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 28910 del 28/02/2019
Pronuncia di legittimità rilevante per il regime delle pene accessorie fallimentari; ha imposto la rideterminazione delle stesse nel caso concreto
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa; Sez. Un. n. 6402 del 1997; Sez. U. n. 10713 del 2010)
Richiamata per consolidare principi quali: limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto, e che la contabilità semplificata non esonera dagli obblighi contabili in tema di reati fallimentari
Massime di principio
- La semplice qualificazione dell'attività come "intermediazione" non esclude a priori la configurabilità di bancarotta fraudolenta se sono provate distrazioni di proventi e l'impossibilità per i curatori di ricostruire la contabilità
- Il regime di contabilità semplificata non esenta l'imprenditore dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili ai fini del fallimento: la mancata o non spontanea consegna della documentazione può integrare bancarotta documentale
- La quantificazione delle somme distratte deve riferirsi agli effettivi proventi indebitamente sottratti e non necessariamente alla massa passiva complessiva del fallimento
- Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito sui fatti: le critiche che prospettano una diversa valutazione delle evidenze non determinano automaticamente l'accoglimento del ricorso se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica
- La valutazione comparativa di circostanze attenuanti e aggravanti è rimessa al giudice di merito e sarà sindacabile in Cassazione solo se viziata da irragionevolezza o mancanza di motivazione; la collaborazione deve essere adeguatamente considerata e motivata se rilevante
- Le pene accessorie in materia fallimentare devono essere determinate conformemente agli orientamenti successivi della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite: sentenze sopravvenute possono comportare annullamento parziale e rinvio per nuova determinazione
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