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Sentenza

Sentenza del 21/11/2017 n. 6464 - Comm. Trib. Prov. Milano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento chiedendo di dichiarare non dovuta l'IRAP, sostenendo l'assenza di autonoma organizzazione, l'assenza di collaboratori e l'esiguità dei beni strumentali. Ha inoltre contestato la validità della notificazione della cartella, eseguita mediante deposito presso la Camera di Commercio e successiva comunicazione tramite raccomandata, nonché la possibilità di emendare la dichiarazione in sede contenziosa. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, rilevando che la notificazione si era perfezionata il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata informativa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. Il Collegio ha ritenuto perfezionata la notificazione della cartella il 3 ottobre 2016, ossia il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata informativa del 23 settembre 2016. Il termine di 60 giorni per impugnare scadeva quindi il 2 dicembre 2016, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il 26 gennaio 2017. Le contestazioni relative alla notificazione via PEC e alle modalità alternative di deposito sono state ritenute infondate e non provate. Le questioni riguardanti l'assoggettabilità all'IRAP sono rimaste assorbite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 300 euro.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973

    Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.

    Quando il destinatario obbligato alla PEC non dispone di un indirizzo valido e attivo risultante dall'INI-PEC, l'agente della riscossione può procedere al deposito presso la Camera di Commercio, alla pubblicazione dell'avviso e all'invio della raccomandata informativa.

  • Art. 21, D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    Il mancato rispetto del termine per impugnare comporta l'inammissibilità del ricorso, impedendo al giudice di esaminare le contestazioni di merito.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Il contribuente che sostiene l'assenza di autonoma organizzazione deve fornire elementi probatori concreti e documentali, non soltanto richiamare principi astratti o dati dichiarativi.

  • Art. 8, D.Lgs. 472/1997

    L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

    Le sanzioni tributarie non sono trasmissibili agli eredi, anche se il giudizio tributario prosegue nei confronti della successione per gli altri profili.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 156/2001

    È stata richiamata dal contribuente per sostenere che l'IRAP presuppone l'esistenza di un'autonoma organizzazione; il giudice non ha esaminato nel merito tale questione a causa della tardività del ricorso.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 21749/2009

    È stata richiamata dal contribuente per sostenere l'emendabilità della dichiarazione anche in sede contenziosa; anche questo profilo è rimasto assorbito dalla dichiarata inammissibilità.

Massime di principio

  • Prima di esaminare il merito di una contestazione tributaria, il giudice verifica il rispetto dei termini processuali: un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile anche se le ragioni sostanziali del contribuente potrebbero essere fondate.
  • Per le imprese individuali e i professionisti soggetti all'obbligo di PEC, l'assenza di un indirizzo valido e attivo nell'INI-PEC può consentire la notificazione mediante deposito presso la Camera di Commercio, pubblicazione dell'avviso e raccomandata informativa.
  • Nel caso di notificazione mediante deposito e raccomandata informativa, il perfezionamento può decorrere dal decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata, indipendentemente dall'effettiva consegna o dalla conoscenza materiale dell'atto, secondo l'interpretazione applicata dal giudice.
  • Il contribuente deve controllare tempestivamente le comunicazioni relative agli atti fiscali e calcolare il termine di impugnazione dalla data legale di perfezionamento della notifica, non necessariamente dalla data di effettiva lettura dell'atto.
  • Le eccezioni sulla validità tecnica della notificazione devono essere specifiche e supportate da prova concreta; contestazioni generiche su problemi tecnologici, conformità della copia o difficoltà personali non sono sufficienti.
  • La tesi dell'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP deve essere dimostrata con documentazione concreta, inclusi dati su collaboratori, beni strumentali, ammortamenti, leasing e natura dei costi, e non può basarsi esclusivamente su affermazioni generali.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, le questioni di merito, come la debenza dell'IRAP o l'emendabilità della dichiarazione, normalmente restano assorbite e non vengono decise.

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