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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33015/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che: A) ha dichiarato prescritta la truffa aggravata (capo E) contestata per l'utilizzo illecito del badge e le assenze non timbrate; B) ha confermato la condanna per peculato (capo N) per l'incasso di canoni in contanti relativi all'uso di un magazzino comunale; C) ha rideterminato la pena. I motivi di ricorso: indeterminatezza del capo di imputazione e violazione del diritto di difesa (artt. 405 e 429 c.p.p.); errata qualificazione giuridica dei fatti (peculato vs altre ipotesi) e vizi nella valutazione della prova; vizio nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (indeterminatezza/contestazione sul capo E), ritenendo che l'imputazione fosse sufficientemente analitica con indicazione di episodi, date e circostanze, e ha condiviso che la valutazione di merito sulle prove (intercettazioni, testimonianze) escludeva l'evidenza assoluta della non punibilità del fatto. Ha invece accolto il secondo motivo sotto diverso profilo: ha ritenuto non integrato il reato di peculato (art. 314 c.p.) perché mancava l'elemento caratterizzante della disponibilità/possesso del denaro in virtu' della qualifica pubblicistica; i pagamenti erano stati consegnati dal privato in assenza di titolo formale e quindi la fattispecie si prestava più a diversa qualificazione (eventuale corruzione o truffa) ma, non essendovi elementi sufficienti per la corruzione e trovandosi comunque l'ipotesi alternativa della truffa prescritta, la Corte ha annullato la sentenza impugnata quanto alla condanna per peculato senza rinvio. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.

    La truffa aggravata nel caso di pubblico dipendente che altera la documentazione di presenza (cartellino/badge) può integrarsi anche per somme economicamente contenute; la Corte ha ritenuto che l'uso improprio del badge e l'omessa timbratura possano configurare truffa se le assenze sono economicamente apprezzabili.

  • art. 314 cod. pen.

    Il peculato richiede che il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio abbia la disponibilità o il possesso del denaro/bene in virtù della sua qualifica: la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse soddisfatto nel caso in cui il denaro fosse consegnato dal privato senza titolo e non fosse mai stato formalmente destinato alle casse dell'ente.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; citata in relazione all'accertamento del concorso morale/partecipazione tra dipendenti comunali e terzi, ma la Corte ha valutato che i dati probatori non dimostravano in modo certo la partecipazione contestata.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Norma sulla formulazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che, nonostante la locuzione 'a titolo esemplificativo', l'imputazione fosse sufficientemente determinata e analitica (date, orari, circostanze) a garantire il diritto di difesa.

  • art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nella critica difensiva sulla motivazione dell'impugnazione: la Corte ha comunque reputato la motivazione di merito adeguata e ha rigettato la censura sull'indeterminatezza.

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. (richiamata in motivazione giurisprudenziale)

    Citata nella giurisprudenza richiamata dalla Corte: la valutazione del danno economico (anche se contenuto) può influire sull'applicazione dell'attenuante ma non esclude la tipicità del reato di truffa quando vi sia indebita percezione di retribuzione.

Massime di principio

  • Per il reato di peculato (art. 314 c.p.) è essenziale che il pubblico ufficiale abbia il possesso o la disponibilità del denaro/bene in virtù della sua qualifica: la mera percezione di somme consegnate da terzi senza titolo formale non basta a configurare il peculato.
  • Quando il fatto potrebbe configurare più fattispecie (peculato, corruzione, truffa), occorre verificare l'elemento specifico di ciascuna: in mancanza di elementi probatori sufficienti per una qualificazione diversa, il giudice di legittimità può annullare la sentenza di merito senza rinvio se le alternative sono comunque prescritte o non sostenibili.
  • La truffa aggravata imputata a pubblico dipendente per falsificazione della presenza tramite badge/cartellino può sussistere anche per somme contenute, purché il danno sia economicamente apprezzabile; dunque importi modesti non escludono automaticamente la tipicità.
  • L'indeterminatezza dell'imputazione va valutata concretamente: la presenza di indicazioni analitiche (date, orari, circostanze) consente di superare l'eccezione anche se la formula contiene termini 'esemplificativi'.
  • In Cassazione non è consentito rimettere in discussione librettamente valutazioni di fatto e di prova del giudice di merito salvo vizio di motivazione o errori di diritto; questioni fattuali sollevate per la prima volta in sede di legittimità sono in genere inammissibili.
  • La prescrizione può rendere inefficace ogni tentativo di ricostruzione alternativa dei reati quando le ipotesi ricostruite a carico dell'imputato risultano cadute nel tempo utile.

Testo integrale

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