Cassazione Penale, Sentenza n. 40870/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado relativa a fatti di bancarotta documentale e distrattiva con riferimento al fallimento della societa' DISCOLIBRO s.r.l. La ricorrente contestava: (1) la ritenuta omissione della consegna delle scritture contabili al Curatore (artt. 216 comma 1, n.2 e 223 l. fall.), lamentando difetti di notifica della sentenza di fallimento, mancata ricezione certa della raccomandata del Curatore e assenza del dolo specifico richiesto per il reato; (2) la vendita di un posto auto (via Alagon 11) ritenuta distratta dalla massa fallimentare, sostenendo l'esistenza di un contratto preliminare e di pagamenti effettuati dall'acquirente che giustificavano la cessione; (3) l'infondata applicazione dell'aggravante della pluralita' di fatti di bancarotta, deducendo vizi di contestazione e violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la condotta di sottrazione delle scritture contabili fosse provata da molteplici indici (conoscenza del fallimento tramite stampa, mancata spontanea collaborazione con il Curatore, scritture custodite in altra sede e impegno non adempiuto a fornire documentazione) e che il dolo specifico potesse essere desunto dalla complessiva ricostruzione fattuale. Il secondo motivo e' stato dichiarato inammissibile perche' mancava la produzione del contratto preliminare che la ricorrente invocava e perche' i pagamenti documentati risultavano riferiti ad altro rapporto/altre societa' (La Collina), non giustificando la cessione del bene dalla societa' fallita. Il terzo motivo e' stato considerato manifestamente infondato: l'aggravante della pluralita' di fatti era implicitamente compresa nella descrizione delle pluralita' di reati e non violava il diritto di difesa. La ricorrente e' stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Riferito alla sottrazione/omessa consegna delle scritture contabili: la Corte ritiene che la condotta possa integrare il reato se vi sono indici che dimostrano l'atto doloso di occultamento, anche se vi sono contestazioni sulla regolarita' delle notifiche
art. 223 legge fallimentare
Norma sanzionatrice relativa alle condotte di bancarotta documentale: applicata insieme all'art. 216 per valutare l'omessa consegna e la sottrazione di documenti
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
Richiamata con riferimento alle fattispecie di distrazione di beni (vendita del posto auto); la Corte ha richiesto prova documentale del preliminare per ritenere lecita la cessione
art. 219, comma 2, legge fallimentare
Aggravante per la pluralita' di fatti: la Corte ha ritenuto che la pluralita' sia implicitamente compresa nella contestazione multipla e non richieda enunciazione esplicita per non ledere il diritto di difesa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione al deposito dei motivi di impugnazione e al loro esame; usata per ricostruire i motivi di ricorso esaminati
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Citazione specifica dell'aggravante richiamata dalla giurisprudenza: la Corte riferisce che, se la pluralita' e' descritta nei fatti, l'aggravante e' comunque conoscibile dall'imputato
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle garanzie difensive; la Corte non ha ritenuto violato questo principio nella mancata enunciazione esplicita dell'aggravante
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto ad un giusto processo; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato compromesso dalle modalita' della contestazione
art. 522 cod. proc. pen.
Norma sulla formulazione dell'imputazione: la Corte ha ritenuto che la mancata esplicita contestazione dell'aggravante non violi l'art. 522 se gli elementi sono impliciti nella descrizione dei fatti
Massime di principio
- L'omessa consegna delle scritture contabili puo' integrare bancarotta documentale anche se manca una perfetta notifica del fallimento, quando sussistono molteplici indizi che dimostrano la consapevolezza e la volontà di occultamento
- Il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale puo' essere desunto dal comportamento complessivo (mancata collaborazione con il Curatore, impegni non mantenuti, contesto di crisi aziendale), non necessariamente da una dichiarazione esplicita
- Chi invoca una vendita lecita di beni societari (es. per un preliminare) deve conservare e produrre la documentazione probatoria (contratto preliminare, ricevute di pagamento); la mancata produzione rende la censura inammissibile o inefficace
- L'aggravante per pluralita' di fatti puo' essere considerata implicitamente compresa nella descrizione di piu' reati contestati; non sempre e' necessaria una formulazione testuale separata purché l'imputato sia messo in grado di conoscere l'accusa e difendersi
- In situazioni simili la difesa dovrebbe prioritariamente: documentare tentativi formali di consegna o accesso ai libri (raccomandate, ricevute, testimoni), produrre ogni contratto o ricevuta che giustifichi cessioni di beni, dimostrare l'assenza di disponibilita' fisica degli atti o legittimi motivi di impossibilita' di consegna, e contestare analiticamente gli indici fattuali utilizzati per inferire il dolo
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