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Sentenza

Sentenza n. 13756/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i benefici economici normativamente previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987; con la conseguente condanna dell'I.N.P.S. alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione sopra citata e al versamento della differenza risultante dal ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Giustizia amministrativa202309700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella liquidazione dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell'INPS al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987 e modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, nonché dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, oltre a eccesso di potere e illogicità manifesta. Il ricorrente ha sostenuto di possedere i requisiti anagrafici e di servizio richiesti, ossia 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L'INPS ha chiesto il rigetto, contestando il diritto al beneficio in ragione del termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza e richiamando l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. Ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale della disciplina applicabile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti spetti, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver maturato i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale, poiché la disposizione non prevede in modo chiaro che il suo mancato rispetto comporti la perdita del beneficio. Il TAR ha inoltre escluso che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita, rilevando che tale norma riguarda la base pensionabile e non il trattamento di fine servizio. L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. È stata disattesa la questione di legittimità costituzionale, non essendo irrazionale la scelta legislativa di riconoscere il beneficio a chi possieda entrambi i requisiti anagrafico e di servizio. Il TAR ha invece accolto l'eccezione dell'INPS sul divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, disponendo il pagamento delle somme ricalcolate con gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione. L'INPS è stato condannato al ricalcolo dell'indennità di buonuscita includendo i sei scatti e al pagamento delle differenze, nonché alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    “anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”

    Il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti di età e servizio; il termine del 30 giugno non è decadenziale e il suo mancato rispetto non comporta la perdita del beneficio.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Ha modificato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la cui disciplina è stata applicata per il riconoscimento dei sei scatti.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    “Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”

    Conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    “sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile”

    La disposizione incide sulla base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

Massime di principio

  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale; in assenza di una previsione chiara e univoca, il suo mancato rispetto non determina la perdita del beneficio dei sei scatti quando siano posseduti i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
  • Il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 rileva anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, in forza del richiamo contenuto nell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla maggiorazione della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita e non esclude l'inclusione dei sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Le somme dovute a titolo di ricalcolo dell'indennità di buonuscita non possono essere maggiorate cumulativamente di rivalutazione monetaria e interessi legali, in applicazione dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

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