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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33665/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/11/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello per aspecificita. Il difensore ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 581 c.p.p., sostenendo che l'appello fosse in realta specifico poiche prospettava una tesi alternativa secondo cui il ricorrente sarebbe stato vittima e le pretese di denaro riconducibili a un rapporto di lavoro; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., chiedendo la rinnovazione del dibattimento per eseguire una perizia psichiatrica. Il procedimento di merito trae origine dalla condanna per estorsione continuata fondata, secondo il primo giudice, su registrazioni nelle quali emergevano minacce di diffusione di video compromettenti e la consegna di somme di denaro dalla persona offesa

La decisione

Il ricorso per cassazione e stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che l'atto di appello era generico e non individuava con specificita il 'punto' devoluto al giudice di appello né le critiche alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata. Il ricorrente non ha contrastato le argomentazioni che motivarono l'inammissibilita, e si e limitato a proporre una tesi alternativa priva di indicazione di prove a sostegno, attivita non utile in sede di legittimita dove e preclusa la rivalutazione della capacita probatoria. Anche la richiesta di rinnovazione del dibattimento per perizia e stata ritenuta inidonea e sostanzialmente eccentrica rispetto alla questione dell'inammissibilita. Conseguentemente e stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza a motivazione semplificata

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al contenuto e alla specificita dei motivi di impugnazione: l'appello e inammissibile se i motivi sono generici o non individuano puntualmente i punti di doglianza rispetto alla motivazione della decisione impugnata

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 581 come principio generale che l'impugnazione deve contenere motivi specifici; serve a confermare il rigore richiesto nella formulazione dei motivi di appello

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma invocata rispetto alla rinnovazione del dibattimento e mezzi istruttori: il ricorso ha chiesto che nel secondo grado fosse disposta perizia psichiatrica, ma la Corte ha ritenuto tale richiesta estranea e inadeguata rispetto alla questione di inammissibilita dell'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la sanzione pecuniaria conseguente alla dichiarazione di inammissibilita del ricorso: ha determinato la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'appello e impugnazione e deve indicare con precisione il 'punto' di diritto o di fatto che si contesta; la genericita dei motivi comporta l'inammissibilita
  • In sede di legittimita non e consentita la rivalutazione della portata probatoria delle prove: non e utile proporre una tesi alternativa senza indicare specifiche censure rivolte alle ragioni della decisione impugnata
  • Le richieste istruttorie (es. rinnovazione del dibattimento o perizia) devono essere formulate in modo congruo e rilevante rispetto all'oggetto dell'impugnazione; se l'impugnazione e inammissibile, tali richieste risultano inidonee
  • Quando si propone una tesi difensiva alternativa che muta la qualificazione fattuale (ad es. sostenere che richieste di denaro derivano da rapporto di lavoro), e necessario indicare le prove specifiche che la sostengono e come esse contrastano le risultanze probatorie ritenute decisive dal giudice di merito
  • La mancata confutazione puntuale delle argomentazioni che hanno motivato l'inammissibilita in sede di appello espone l'impugnante al rigetto anche in cassazione
  • In caso di declaratoria di inammissibilita e possibile l'imposizione di spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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