Sentenza n. 1453/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e di conversione in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Rimini ha respinto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilevando che non aveva superato esami nell’ultimo anno accademico, e ha negato anche il rilascio di un diverso titolo di soggiorno. A seguito del preavviso di rigetto, il ricorrente aveva chiesto la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato, deducendo di svolgere da oltre tre anni attività lavorativa subordinata e di disporre di un reddito adeguato. L’Amministrazione aveva respinto la conversione sostenendo che il richiedente non aveva presentato la domanda telematica mediante modello VA e non aveva previamente richiesto il nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 5, commi 5 e 9, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, il difetto e l’illogicità della motivazione, nonché la violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza. Il ricorrente ha sostenuto che le carenze rilevate fossero irregolarità amministrative sanabili e che l’Amministrazione dovesse valutare concretamente i presupposti sostanziali per la conversione. In sede cautelare il TAR aveva ordinato il riesame, ma l’Amministrazione non vi aveva provveduto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il giudice ha richiamato l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il permesso rilasciato per studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote, in permesso per lavoro, prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno o rilascio della certificazione prevista. Ha inoltre valorizzato l’art. 5, comma 5, del medesimo decreto, che impone di considerare la sopravvenienza di nuovi elementi favorevoli e impedisce il diniego quando ricorrono mere irregolarità amministrative sanabili. Poiché il ricorrente aveva già fornito in sede procedimentale elementi relativi alla sussistenza dei presupposti per la conversione, la Questura non poteva limitarsi a richiamare carenze procedimentali e ad affermare genericamente l’insussistenza dei requisiti, senza esaminare nel merito la richiesta. Il TAR ha rilevato anche l’inosservanza dell’ordinanza cautelare di riesame. L’annullamento non comporta il rilascio automatico del permesso per lavoro: l’Amministrazione conserva il potere-dovere di svolgere una completa istruttoria, instaurare un effettivo contraddittorio e valutare tutti gli elementi rilevanti ai fini della conversione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
La disposizione consente la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro al ricorrere dei presupposti previsti; l’Amministrazione deve esaminare concretamente la domanda e non può respingerla richiamando soltanto aspetti procedimentali senza valutare gli elementi sostanziali dedotti.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati [...] quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato [...] sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
Il diniego deve tener conto di nuovi elementi favorevoli e non può fondarsi su irregolarità amministrative sanabili, soprattutto quando l’interessato abbia fornito elementi utili già in sede procedimentale.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma la sentenza fonda specificamente l’accoglimento sull’art. 5, comma 5, e sull’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è richiamato nell’ambito delle censure, in relazione alla necessità di una valutazione amministrativa ragionevole e completa.
Massime di principio
- La domanda di conversione di un permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro deve essere esaminata dall’Amministrazione mediante una valutazione concreta dei presupposti sostanziali previsti dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998; il diniego non può limitarsi al richiamo di carenze procedimentali senza confrontarsi con gli elementi favorevoli dedotti dall’interessato.
- L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone di considerare i nuovi elementi che consentano il rilascio del titolo e preclude il diniego quando le irregolarità riscontrate siano meramente amministrative e sanabili.
- Quando il richiedente fornisce già in sede procedimentale elementi idonei a sostenere la conversione del titolo di soggiorno, l’Amministrazione deve svolgere una completa istruttoria e instaurare un effettivo contraddittorio, motivando specificamente sulle ragioni dell’eventuale diniego.
- L’annullamento del diniego di conversione non attribuisce automaticamente il titolo di soggiorno richiesto, ma impone all’Amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto dell’istruttoria, del contraddittorio e dei criteri sostanziali stabiliti dalla legge.
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