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Sentenza

Sentenza n. 582/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento per l'annullamento, previa emissione di misura cautelare collegiale, del: a) DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N° 14118 del 21/12/2020 e relativi elenchi allegati, con la quale la domanda di finanziamento proposta dal Comune di Civita è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata al novantaseiesimo posto della graduatoria definitiva con un punteggio pari a 37,40 e dell'atto istruttorio oggetto di detto giudizio, pubblicata sul BURC n.128 del 31.12.2020; b) DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°.226 del 16/01/2020, e dei relativi elenchi allegati, con cui è stata resa nota la graduatoria provvisoria; c) verbale n.4 del 21.03.2019 e del verbale n.5 del 25.03.2019 della Commissione di valutazione proposte progettuali; d) di tutti i verbali della Commissione di valutazione, in cui sono stati espressi i punteggi dei Comuni controinteressati; e) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202100490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale che ha collocato la domanda di finanziamento del Comune al novantaseiesimo posto della graduatoria, dichiarandola ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse, nonché gli atti della commissione di valutazione e la graduatoria provvisoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

La controversia

Il Comune ha impugnato gli atti della procedura regionale per l'erogazione di contributi destinati a progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, deducendo la violazione degli artt. 3, 11 e 12 della l. n. 241/1990, dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 e l'eccesso di potere. Con il primo motivo ha contestato la competenza del soggetto che aveva predisposto l'avviso e i criteri di valutazione, sostenendo che questi avrebbero dovuto essere stabiliti dall'organo politico e contenuti in un regolamento. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 11 della l. n. 241/1990 per il mancato rispetto di un'intesa contenuta in un verbale sottoscritto tra Regione e Comune, ritenuto fonte dell'obbligo di riconoscere il finanziamento. Con l'ultima doglianza ha contestato l'insufficienza della motivazione, sostenendo che il solo punteggio numerico non consentisse di comprendere la valutazione del progetto, e ha censurato anche i punteggi attribuiti agli altri Comuni. La Regione ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dalle eccezioni processuali della Regione. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il Comune non aveva impugnato l'avviso pubblico approvato con il decreto n. 918/2018, che costituiva la lex specialis e prevedeva, in attuazione dell'art. 12 della l. n. 241/1990, criteri, indicatori e punteggi per la formazione della graduatoria. Inoltre, non erano state dedotte deviazioni della commissione rispetto ai criteri fissati dall'avviso; la disciplina della procedura è stata qualificata come atto gestionale, rientrante nella competenza dell'amministrazione attiva e non dell'organo politico, ed era fondata su precedenti atti di programmazione regionale. Il secondo motivo è stato respinto perché la graduatoria definitiva costituisce il provvedimento finale della procedura selettiva e un verbale d'intesa non può vincolare preventivamente la commissione né interferire con la valutazione comparativa, in violazione della lex specialis e del principio di imparzialità. Il richiamo all'art. 11 della l. n. 241/1990 è stato ritenuto non pertinente, trattandosi di una disposizione relativa agli accordi tra amministrazione e privato; l'intesa non era comunque qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della stessa legge, poiché il finanziamento poteva essere concesso solo all'esito della procedura selettiva. L'ultima censura è stata respinta perché generica e diretta a sostituire la valutazione del Comune a quella della commissione. Il punteggio numerico è stato ritenuto motivazione sufficiente, essendo l'avviso articolato in criteri e sottocriteri chiari, analitici e corredati dai relativi punteggi massimi. Le contestazioni sui punteggi degli altri Comuni avrebbero comportato un non consentito sindacato sostitutivo sul merito della valutazione tecnica, non risultando evidenti, da un controllo esterno, profili di irragionevolezza o illogicità. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La norma è richiamata tra i parametri di legittimità dedotti dal ricorrente, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione.

  • art. 11 l. n. 241/1990

    La disposizione sugli accordi tra amministrazione e privato non fonda un obbligo di riconoscere il finanziamento prima dell'esito della procedura selettiva.

  • art. 12 l. n. 241/1990

    La procedura per la concessione di contributi deve essere disciplinata da criteri e modalità predeterminati; nel caso concreto tali criteri erano contenuti nell'avviso pubblico.

  • art. 15 l. n. 241/1990

    L'intesa tra Regione e Comune non è stata qualificata come accordo tra pubbliche amministrazioni idoneo a predeterminare l'erogazione del finanziamento, che poteva essere riconosciuto solo dopo la selezione.

  • art. 26 d.lgs. n. 33/2013

    La disposizione è richiamata tra le norme la cui violazione è stata dedotta, senza una specifica statuizione autonoma nella decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per la concessione di contributi, i criteri, gli indicatori, le modalità di valutazione e i punteggi devono essere predeterminati nella lex specialis in attuazione dell'art. 12 della l. n. 241/1990; la contestazione della legittimità di tali criteri deve essere rivolta tempestivamente contro l'avviso che li contiene.
  • La disciplina di una procedura selettiva per l'erogazione di contributi costituisce attività gestionale, riconducibile all'amministrazione attiva, quando l'avviso attua precedenti atti di programmazione e non implica una scelta di indirizzo politico ulteriore.
  • Un'intesa tra amministrazione concedente ed ente richiedente non può attribuire previamente il diritto al finanziamento né vincolare la commissione di valutazione, poiché la concessione del contributo resta subordinata all'esito della procedura comparativa, alla lex specialis e al principio di imparzialità.
  • Il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione di una proposta quando la lex specialis contiene un apparato chiaro, analitico e articolato di criteri e sottocriteri, con l'indicazione dei punteggi attribuibili, tale da rendere comprensibile l'iter logico della commissione.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione giudicatrice; le valutazioni tecniche sono sindacabili entro i limiti di errori manifesti, irragionevolezza o illogicità rilevabili mediante controllo esterno.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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