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Sentenza

Sentenza del 12/04/2021 n. 3166 - Comm. Trib. Prov. Catania

Prescrizione - prova della notifica atti interruttivi - produzione avviso di ricevimento - assenza di collegamento con l'atto - insufficienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contenzioso riguardava la presunta interruzione della prescrizione a seguito di una notifica di atto interruttivo. Il resistente ha prodotto la sola cartolina di ritorno attestante la notifica e una copia di una interrogazione al servizio informatico interno dell'Agenzia per dimostrare l'avvenuto collegamento tra la notifica e l'atto che si assumeva avesse interrotto la prescrizione.

La decisione

Il giudice ha ritenuto insufficiente la sola cartolina di ritorno per dimostrare l'effettivo collegamento fra la documentazione attestante la notifica e l'atto presuntamente interruttivo. Anche la copia dell'interrogazione al sistema informatico interno dell'Agenzia è stata esclusa dal valore probatorio perché si tratta di un atto di parte prodotto tramite un sistema di archiviazione accessibile e modificabile esclusivamente dalla parte resistente. Di conseguenza non è stata provata l'interruzione della prescrizione e l'eccezione di prescrizione è stata accolta.

Massime di principio

  • La mera produzione della cartolina di ritorno non prova automaticamente il collegamento con uno specifico atto interruttivo: serve un elemento che leghi inequivocabilmente la ricevuta all'atto notificato.
  • Documenti estratti o stampati da sistemi informatici interni alla parte resistente, privi di certificazioni o attestazioni terze, hanno valore probatorio limitato o nullo perché la parte ha la possibilità di caricare o modificare i dati.
  • Per dimostrare l'avvenuta notifica e la sua correlazione con un atto interruttivo è preferibile produrre: copia dell'atto con segnatura o annotazione postale, ricevuta di raccomandata con indicazione esplicita dell'atto notificato, estratto del registro di spedizione dell'ufficio postale, documentazione del servizio di notificazione (corriere/ufficiale giudiziario) e, per notifiche elettroniche, la ricevuta PEC completa di intestazione, allegati e metadati temporali.
  • In contenziosi simili il resistente dovrebbe garantire la catena di custodia e l'inalterabilità delle prove (es. log firmati, marcature temporali, certificazioni del sistema informatico da parte di soggetti terzi).
  • Il ricorrente può ottenere accoglimento dell'eccezione di prescrizione se contesta tempestivamente la prova documentale e il resistente non fornisce elementi terzi o certificati che colleghino la notifica all'atto specifico.
  • In fase istruttoria chiedere sempre la produzione dell'originale o di copia conforme, estratti ufficiali dai registri di spedizione e, se necessario, acquisire prove testimoniali o perizie sul funzionamento del sistema informatico utilizzato per la conservazione/gestione delle notifiche.
  • Quando la notifica è telematica, rilevano la completezza delle ricevute (es. ricevute PEC con hash, data/ora e allegati) e non solo estratti o schermate non certificate.

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