Cassazione Penale, Sentenza n. 8071/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria (art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.), contestando la prevalente rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore Alfredo Palio depositate in forma riassuntiva e l'uso di intercettazioni dalle quali, a suo avviso, risulterebbe che gli era stata negata l'autorizzazione ad una piazza di spaccio. Inoltre richiamava la precedente revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, da considerare ai fini della valutazione della pericolosità e della gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti e degli elementi di prova che spetta al giudice di merito; la motivazione del Tribunale di Catania è stata ritenuta logica, coerente e adeguata nel valorizzare una ampia piattaforma indiziaria composta da intercettazioni e dalle dichiarazioni del collaboratore. È stato inoltre affermato che l'utilizzo di verbali riassuntivi è ammissibile nella fase cautelare quando contengono le risultanze dell'attività investigativa ritenute rilevanti. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina il reato di associazione mafiosa, contestato al ricorrente come capo 1 dell'incolpazione; la sua applicazione è stata ritenuta plausibile sulla base della piattaforma indiziaria.
art. 606, co.1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lettere b) ed e) c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso in Cassazione invocati dal difensore (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure generiche/aspecifiche e inammissibili.
art. 273 e art. 192 cod. proc. pen.
art. 273 e art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato che nella fase cautelare è richiesto il criterio dei "gravi indizi di colpevolezza" (art. 273), non la prova piena prevista per il giudizio di merito (art. 192); il comma 1-bis dell'art. 273 richiama i commi 3 e 4, senza richiedere la precisione e concordanza degli indizi prevista dall'art. 192, comma 2.
art. 23, co.8, d.l. n. 137/2020
art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020
Richiamata proceduralmente in relazione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito delle valutazioni sui gravi indizi ma sul procedimento di redazione delle conclusioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese processuali; richiamata per condannare il ricorrente alle spese.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario nel cui carcere l'indagato è ristretto, per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis; la Corte ha ordinato tale trasmissione.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice valuta la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", non la prova piena del reato: il livello probatorio richiesto è diverso e meno stringente rispetto al giudizio di merito.
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito svolta dal giudice di merito salvo che emergano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; le diverse ricostruzioni dei fatti proposte dalla difesa sono inammissibili se non fondate su specifiche violazioni.
- Le dichiarazioni di collaboratori o verbali redatti in forma riassuntiva possono essere utilizzati nello stadio cautelare se contengono le risultanze ritenute rilevanti dagli inquirenti; non sussiste un obbligo tassativo di esibire tutti gli atti investigativi minori.
- L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni (anche se criptiche) costituiscono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e sottratte al sindacato della Cassazione salvo manifesta irragionevolezza o illogicità.
- Elementi di segno contrario proposti dalla difesa (es. diniego di apertura di una piazza di spaccio, revoca precedente misura di sicurezza) possono rimanere irrilevanti se contestualizzati come dinamiche interne al gruppo criminale e adeguatamente motivate dal giudice del riesame.
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