Sentenza n. 3391/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati” e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; C) della nota prot. 15349 del 9 luglio 2024 a oggetto “istanza accesso agli atti prot. n. 14810 del 3 luglio 2024”, con cui il direttore dell’UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; D) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; E) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera d), si richiede quale requisito specifico di partecipazione alla selezione l’“iscrizione all’Ordine Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”; F) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente e per la disapplicazione se del caso, del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, richiamato dal bando di concorso, sia nella parte in cui richiede, quale requisito specifico di ammissione al concorso di avvocato dirigente, l’iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (art. 58 n. 1 lett. d), sia nella parte relativa ai requisiti generali di ammissione, ove si stabilisce che possono partecipare al concorso coloro che possiedono l’iscrizione all’Albo Professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale (art. 1 n. 1 lett. d).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di non ammissione a un concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di dirigente avvocato, nonché le pertinenti clausole del bando
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la deliberazione di ammissione dei candidati nella parte in cui disponeva la sua non ammissione alle ulteriori fasi del concorso, la successiva deliberazione di rettifica che confermava tale esclusione e la nota con cui l'amministrazione aveva riscontrato l'istanza di accesso agli atti. Erano inoltre contestate alcune clausole del bando: quella relativa alla documentazione delle attività svolte presso studi professionali privati, ove interpretata nel senso di imporre ulteriore documentazione a pena di esclusione; quella concernente il requisito dell'iscrizione all'Ordine professionale attestata da certificato non anteriore a sei mesi; nonché, ove occorrente, le corrispondenti previsioni del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. Il testo della sentenza non esamina nel merito tali censure, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato di rinunciare al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione depositata dal ricorrente è stata qualificata come rinuncia irrituale ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., poiché non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Per tale ragione non è stata dichiarata l'estinzione del giudizio; la rinuncia ha invece determinato il venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della richiesta del ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La rinuncia non notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza è irrituale e non consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La rinuncia irrituale determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza non produce l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.; se manifesta comunque il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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