Cassazione Penale, Ordinanza n. 39846/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto si limitava a deduzioni generiche e non specificava quali fatti o quali prove fossero stati travisati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto un imputato e una coimputata responsabili del tentato furto di un anello in oro con diamanti e acquamarina, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con asserito travisamento dei fatti e delle risultanze processuali sia quanto al reato contestato sia quanto al trattamento sanzionatorio. La censura è stata ritenuta generica, priva dell'indicazione dei fatti e delle prove asseritamente travisati e quindi non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616, comma 1, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente dedurre in modo apodittico travisamento dei fatti o delle prove, occorrendo indicare puntualmente quali risultanze processuali si assumono erroneamente valutate.
- La doglianza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, se non accompagnata dall'esatta individuazione degli atti e dei dati fattuali asseritamente trascurati o travisati.
- La genericità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità del gravame e la conseguente applicazione delle sanzioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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