Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10924/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per associazione a delinquere (art. 416 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p.: sosteneva che la sentenza non avesse dimostrato l'esistenza di un'organizzazione operativa finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, invocando come elemento decisivo l'assoluzione dallo specifico reato fine (capo B) e ritenendo che le condotte contestate fossero isolate e non seriali.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione delle sentenze di merito, che avevano valorizzato un ampio compendio probatorio costituito soprattutto da intercettazioni telefoniche (periodo 08/09/2014-26/11/2014) che documentavano la serialità delle operazioni di trasporto e l'organizzazione consortile guidata dal fratello Gjergji Lufaj. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, una volta dimostrata l'esistenza dell'associazione e la cointeressenza dell'imputato nelle attività associative, non è necessario provare il ruolo specifico svolto dal singolo. Ha anche richiamato il divieto per la Corte di cassazione di rivedere l'interpretazione delle intercettazioni fatta dal giudice di merito, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La norma sull'associazione a delinquere è stata interpretata nel senso che la partecipazione può essere provata anche tramite comportamenti significativi e ripetuti che manifestino consapevolezza e stabilità nella partecipazione al programma criminoso, senza necessità di dimostrare un ruolo specifico o l'esplicita manifestazione di "affectio societatis".

  • art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146

    La circostanza aggravante richiamata è stata espressamente esclusa in sede di primo grado; la pronuncia di Cassazione ne prende atto senza che ciò intacchi la conferma della responsabilità per associazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La doglianza difensiva fondata su presunta carenza motivazionale è stata ritenuta infondata: la sentenza di merito ha fornito un percorso argomentativo adeguato, specie in relazione alla valutazione delle intercettazioni e alla ricostruzione della serialità delle condotte.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato il principio che limita il sindacato della Cassazione sulla valutazione del fatto: non è consentito al giudice di legittimità riformulare la valutazione delle prove di merito (travisamento del fatto), salvo i casi espressi dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata la disposizione che dispone il versamento alla cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, determinando l'importo indicato di 3.000 euro.

Massime di principio

  • La partecipazione ad un'associazione a delinquere può essere provata tramite comportamenti concreti, ripetuti e coordinati, senza necessità di dimostrare formalmente il ruolo specifico di ciascun associato.
  • L'assoluzione dall'eventuale reato fine non esclude necessariamente la responsabilità per associazione: la prova dell'esistenza e dell'operatività del sodalizio può fondare la condanna dei partecipanti anche se non tutti sono ritenuti autori dei singoli reati fini.
  • Le intercettazioni, se valutate dal giudice di merito come coerenti e logiche secondo le massime di esperienza, non sono rivedibili in Cassazione se non per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rielaborazione del quadro probatorio: il ricorso che si risolve in una mera richiesta di reinterpretazione dei fatti è inammissibile.
  • In presenza di un'organizzazione anche di tipo familiare o rudimentale, è sufficiente dimostrare la stabilità e la reiterazione delle condotte per configurare il reato associativo; non è necessaria una struttura gerarchica complessa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.