Cassazione Civile, Ordinanza n. 29916/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato l’intervenuta stipulazione di un accordo conciliativo tra le parti e, per tale ragione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state compensate tra le parti. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta con il ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2006, emesso per recuperare l’imposta che l’Ufficio riteneva indebitamente detratta e rimborsata a favore della società contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; in sede di rinvio, la CTR del Lazio, investita dopo una precedente cassazione, aveva invece accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e respinto l’appello incidentale della società. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, prima della decisione, risultava intervenuto un accordo conciliativo tra le parti, documentalmente comprovato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo conciliativo documentalmente provato, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del motivo di ricorso.
- L’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione comporta la regolazione delle spese secondo il criterio della compensazione, ove così disposto dalla Corte.
- In presenza di sopravvenuta definizione transattiva della controversia, la Corte non decide sul merito delle questioni già devolute con il ricorso per cassazione.
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