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Sentenza

Sentenza n. 539/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza di accoglimento n. 317/2025 pubblicata il 16.06.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Pesaro - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 1060/2024, divenuta cosa giudicata;

Giustizia amministrativa202600089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Pesaro - Sezione Lavoro, relativa al pagamento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta definitiva, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nella pronuncia. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate, oltre all'adozione delle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione. È stato inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notifica della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha invece rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e considerando sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio economico previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, prima dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L'indennizzo richiesto per l'inottemperanza non è stato riconosciuto, poiché il giudice non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese di lite sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    La disciplina della distrazione delle spese è stata richiamata nel giudizio amministrativo mediante rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza di condanna della pubblica amministrazione divenuta irrevocabile, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • L'Amministrazione che non esegue una sentenza passata in giudicato e non oppone specifiche ragioni ostative all'adempimento è condannata a dare integrale esecuzione al giudicato, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente e non comporta automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; tale indennizzo può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito.
  • L'Amministrazione che, al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, risulti inadempiente al giudicato deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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