Sentenza n. 67/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza del Sindaco di Ancona quale Ufficiale di Governo n. 58 del 10/7/2014; - della nota prot. 99500 del 26.9.2014; relativamente ai motivi aggiunti: - della delibera di giunta comunale di Ancona n.675 del 16/12/2014 nonché del documento istruttorio del Dirigente Progettazioni, Manutenzioni e Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza del 12/12/2014; - di ogni altro atto o fatto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva ai proprietari la realizzazione di studi, opere e sistemi di protezione della falesia, nonché successiva nota confermativa e delibera comunale per l'esecuzione dei lavori in danno
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza adottata dal Sindaco di Ancona quale Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, con cui era stato loro ordinato, in relazione al rischio di caduta di massi e materiali dalla falesia del Passetto, di predisporre entro quindici giorni uno studio tecnico, di avviare entro un mese sistemi di protezione e di eseguire immediatamente le opere necessarie alla rimozione del pericolo. Hanno dedotto violazione dell'art. 54 TUEL, degli artt. 3, 23, 25 e 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, irragionevolezza, sproporzione e sviamento. In particolare, hanno contestato che l'evento del distacco di un masso non consentisse di individuare la provenienza del pericolo né il coinvolgimento delle loro proprietà; hanno evidenziato che il problema della falesia era risalente e avrebbe richiesto strumenti ordinari e un'approfondita istruttoria tecnica; hanno censurato la genericità e l'impossibilità esecutiva delle prescrizioni e dei termini imposti, nonché l'assenza di un sopralluogo in contraddittorio e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Hanno inoltre sostenuto che la falesia non fosse nella loro proprietà o disponibilità e che il Comune avesse già svolto in passato interventi di consolidamento. È stato dedotto anche lo sviamento, poiché il Comune avrebbe dovuto far rispettare il divieto di accesso alla spiaggia anziché trasferire sui privati compiti di tutela della pubblica incolumità. Con motivi aggiunti è stata impugnata la delibera comunale che disponeva lavori di messa in sicurezza in danno dei ricorrenti, deducendone l'illegittimità derivata e vizi propri per difetto di istruttoria, mancata considerazione della perizia di parte, disparità di trattamento rispetto a un intervento analogo finanziato dal Comune e indeterminatezza di importi, opere, tempi e modalità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando l'ordinanza e la delibera comunale nella parte in cui prevedeva l'esecuzione dei lavori in danno dei ricorrenti. Il giudice ha ritenuto che il distacco del masso potesse giustificare il divieto di accesso all'area sottostante, ma non l'utilizzo del potere extra ordinem per imporre ai privati, in tempi strettissimi, adempimenti e lavori edili non tecnicamente specificati. L'ordinanza era illegittima perché non individuava con certezza l'origine del pericolo, non dimostrava il collegamento tra la falesia e le proprietà dei destinatari, non era preceduta da un'istruttoria tecnica approfondita e partecipata e imponeva prescrizioni generiche e potenzialmente ineseguibili. Inoltre, il potere contingibile e urgente può essere esercitato nei confronti di chi abbia la proprietà o almeno la materiale disponibilità del bene fonte del pericolo, così da poter concretamente eseguire gli interventi; nel caso concreto non era certo che la falesia fosse nella disponibilità dei ricorrenti, mentre gli atti prodotti indicavano possibili pregressi interventi comunali. Per la complessità e risalenza della situazione, l'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti ordinari, previa rinnovata, approfondita e partecipata istruttoria. L'annullamento dell'ordinanza ha determinato anche l'illegittimità derivata della delibera impugnata con motivi aggiunti. Gli annullamenti sono stati disposti ai fini del riesame, senza precludere la riedizione del potere, che dovrà però rispettare la portata conformativa della sentenza, anche con riguardo alla ripartizione delle competenze e degli oneri economici. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione
Il potere contingibile e urgente richiede un grave pericolo attuale e concreto e non può essere utilizzato per imporre prescrizioni generiche e lavori complessi quando manchino un'adeguata istruttoria, la specifica individuazione dell'origine del pericolo e la concreta possibilità di esecuzione da parte dei destinatari.
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza deve essere sorretta da un'istruttoria adeguata e da una motivazione idonea a collegare il pericolo, gli interventi prescritti e la posizione dei destinatari.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990
La mancata partecipazione procedimentale è stata valutata nel quadro dell'insufficienza dell'istruttoria, in una situazione che richiedeva almeno un sopralluogo congiunto e un contraddittorio tecnico con i proprietari potenzialmente interessati.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
L'ordinanza può essere indirizzata anche a un soggetto diverso dal proprietario, purché abbia la materiale disponibilità del bene fonte del pericolo e sia quindi in condizione di intervenire tempestivamente.
Massime di principio
- Il potere contingibile e urgente previsto dall'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 non può essere utilizzato per imporre a privati lavori complessi, genericamente individuati e soggetti a termini irragionevolmente brevi, quando l'amministrazione non abbia previamente accertato in modo adeguato l'origine del pericolo, la sua attualità e il nesso con i beni dei destinatari.
- Un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità può essere rivolta anche a soggetti diversi dal proprietario del bene pericoloso, ma solo se essi ne abbiano la materiale disponibilità e siano concretamente in grado di eseguire gli interventi necessari.
- Quando la situazione di pericolo è risalente e richiede accertamenti tecnici complessi, delimitazione delle proprietà, individuazione delle competenze e definizione degli interventi, l'amministrazione deve utilizzare gli strumenti ordinari, previa istruttoria approfondita e partecipata, anziché ricorrere al potere extra ordinem.
- Le prescrizioni di un'ordinanza contingibile e urgente devono essere specifiche, tecnicamente determinate e coerenti con la finalità di prevenire o eliminare il pericolo; l'indeterminatezza degli interventi e dei termini può rendere l'atto inidoneo e illegittimo.
- L'annullamento dell'ordinanza per carenza dei presupposti, istruttoria e motivazione determina l'illegittimità derivata degli atti successivi che dispongano l'esecuzione dei lavori in danno dei destinatari; l'amministrazione può rieditare il potere soltanto nel rispetto degli elementi conformativi fissati dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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