Cassazione Penale, Ordinanza n. 01497/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per omessa dichiarazione è rimasta ferma, così come il trattamento sanzionatorio stabilito nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per omessa dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, alla pena di un anno di reclusione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo l'erroneità della ricostruzione probatoria. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole con riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle fonti di prova, senza specificare travisamenti decisivi; ha inoltre richiamato la verifica fiscale della Guardia di Finanza, la documentazione proveniente dallo stesso imputato, i dati dell'archivio spesometro e i controlli incrociati, evidenziando che non era stata fornita prova di costi o operazioni passive idonei a ridurre l'imposta evasa sotto soglia. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile perché attinente alla dosimetria della pena, già motivata in modo non illogico dalla Corte d'appello sulla base della gravità della condotta, dell'ingente imposta evasa e della non tenuità del fatto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'omessa dichiarazione dei redditi; la sentenza valorizza la prova della responsabilità tramite documentazione fiscale, dati estratti da banche dati e controlli incrociati, oltre alla mancata dimostrazione di elementi idonei a escludere la soglia di punibilità.
principio di irretroattività della norma penale sfavorevole
È richiamato come doglianza sul trattamento sanzionatorio, ma la Corte la reputa non scrutinabile in sede di legittimità perché la pena era già sorretta da motivazione congrua e non illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle risultanze di merito, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti della prova decisivi e non già genericamente dissenta dalla ricostruzione del giudice di merito.
- Quando la responsabilità per omessa dichiarazione sia fondata su verifiche fiscali, documenti provenienti dallo stesso soggetto obbligato e dati estratti da archivi fiscali, la difesa che intenda contestare l'entità dell'imposta evasa deve allegare elementi concreti e specifici, come costi o operazioni passive, idonei a incidere sulla soglia di punibilità.
- Le censure sulla misura della pena sono inammissibili in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica, soprattutto quando la determinazione del trattamento sanzionatorio tenga conto della gravità della condotta, dell'entità del vantaggio o del danno fiscale e della non tenuità del fatto.
- Il difetto di specificità dei motivi di ricorso, quando si risolvono nella riproposizione di deduzioni già esaminate e disattese in appello, conduce all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
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