Cassazione Penale, Ordinanza n. 30932/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo congrua la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società fallita. L'unico motivo dedotto riguardava il diniego delle attenuanti generiche: si contestava, in sostanza, la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non contraddittoria e adeguata, come nel caso di specie.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi rilevanti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La decisione sul riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche appartiene al giudice di merito come apprezzamento di fatto e può essere censurata in cassazione solo per mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste di doglianza di legittimità, solleciti una nuova valutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche senza evidenziare specifici vizi motivazionali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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