Cassazione Civile, Ordinanza n. 14469/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dirigente di un ente previdenziale aveva agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di prima sistemazione in relazione a un trasferimento d'ufficio con conseguente cambio di residenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'Appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l'art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011, che ha soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla legge n. 836 del 1973 e successivamente aggiornati, riguardasse solo i dipendenti statali e non il personale degli enti previdenziali. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo che la norma del 2011 avrebbe dovuto applicarsi anche al rapporto di lavoro del parastato e, comunque, avrebbe abrogato le disposizioni contrattuali e amministrative che riconoscevano l'indennità in misura superiore; con il secondo ha dedotto violazione dei canoni ermeneutici del contratto, assumendo che nei documenti di conferimento dell'incarico e nel contratto individuale non vi fosse richiamo alla determinazione interna che fissava l'importo dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 è norma riferita ai soli dipendenti statali, non applicabile agli enti diversi dallo Stato, come l'ente previdenziale ricorrente; ha valorizzato la struttura complessiva dell'art. 4, la distinta collocazione del comma 44 rispetto al comma 66 e il fatto che il personale degli enti previdenziali fosse destinatario solo di obiettivi generali di risparmio, non di puntuali prescrizioni abrogative della disciplina dell'indennità. Ha inoltre rilevato che la disciplina della legge n. 836 del 1973 non era mai stata direttamente applicabile al personale di amministrazioni diverse dallo Stato, se non come parametro esterno di commisurazione, e che la contrattualizzazione del pubblico impiego aveva comunque limitato la persistenza di norme speciali solo nei casi espressamente richiamati. Anche il secondo motivo è stato respinto perché la mancata menzione dell'indennità nel contratto individuale non esclude la sua applicabilità al rapporto, che è disciplinato anche dalla contrattazione collettiva prevalente; di conseguenza non risultava violato alcun canone ermeneutico contrattuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità del consolidamento giurisprudenziale intervenuto successivamente e sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 44, L. n. 183/2011
è norma riferita ai dipendenti statali e non si estende agli enti diversi dallo Stato, come l'ente previdenziale ricorrente; non abroga per questi ultimi la disciplina dell'indennità di prima sistemazione.
artt. 18, 19, 20, 21 e 24 L. n. 836/1973
sono richiamati dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che la disciplina non era direttamente applicabile al personale di enti diversi dallo Stato, se non come parametro esterno di commisurazione.
artt. 66 e 74 CCNL 2002-2005, area VI, dirigenti Parastato
sono invocati dal ricorrente come fonti contrattuali della disciplina dell'indennità, ma la Corte non accoglie la tesi dell'abrogazione per effetto della legge del 2011.
art. 29 CCNL 2006-2009, area VI, dirigenti Parastato
richiamato tra le fonti contrattuali, ma non ritenuto idoneo a mutare l'esito della controversia.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato è disciplinato anche dalle previsioni della contrattazione collettiva prevalente, sicché la mancata menzione nel contratto individuale non esclude l'applicazione dell'istituto.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
le disposizioni speciali previgenti cessano di produrre effetti salvo espressa richiamata contrattazione collettiva; ciò conferma la limitazione dell'ambito applicativo della disciplina statale richiamata.
art. 26 L. n. 836/1973
la Corte lo richiama come conferma che il trattamento dei dipendenti statali, per gli altri enti, operava solo come parametro esterno di commisurazione.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
il rapporto è disciplinato anche dalla contrattazione collettiva prevalente, insieme alle previsioni del contratto individuale.
art. 1362 c.c.
non è stato violato, perché la mancata menzione dell'indennità nel contratto individuale non basta a escluderne l'applicazione.
art. 1363 c.c.
richiamato dal ricorrente come canone ermeneutico, ma ritenuto non violato alla luce della prevalenza della contrattazione collettiva.
art. 1364 c.c.
richiamato dal ricorrente come canone ermeneutico, ma non ritenuto decisivo per escludere l'indennità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del controricorso e della memoria.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato insieme al comma 1-quater per il contributo unificato ulteriore conseguente al rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale di deduzione del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale di deduzione del secondo motivo di ricorso per violazione dei canoni ermeneutici.
Massime di principio
- L'articolazione sistematica di una legge, e non la sola rubrica, può essere decisiva per delimitare l'ambito soggettivo di applicazione di una disposizione quando il testo colloca in modo differenziato regole riferite a soggetti diversi.
- Le disposizioni di contenimento della spesa rivolte a un settore dell'amministrazione non si estendono automaticamente a enti diversi da quelli espressamente o chiaramente compresi, specie quando la norma prevede per tali enti solo obiettivi generali e non prescrizioni puntuali.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la persistenza di norme speciali previgenti dipende dai richiami espressi della contrattazione collettiva; in mancanza, la disciplina speciale può non continuare a operare per i comparti diversi da quello originariamente destinatario.
- La mancata menzione di un emolumento nel contratto individuale di lavoro non basta, da sola, a escluderne l'applicazione se il rapporto è regolato anche dalla contrattazione collettiva prevalente.
- I canoni di interpretazione contrattuale non risultano violati quando la decisione di merito si fonda sulla ricostruzione del sistema normativo e collettivo applicabile, anziché sulla sola lettera del contratto individuale.
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