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Ordinanza

Ordinanza n. 11/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, Legge n. 241/1990 sull’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo p.e.c. alla Questura di Parma - Ufficio Immigrazione, relativamente al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi familiari; …………..per l’accertamento… del diritto del sig. -OMISSIS- a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e dei documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti inviata alla Questura di Parma; ……………per la condanna…... della Questura di Parma all’ostensione dei documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202500748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi familiari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 sull'istanza di accesso documentale trasmessa via PEC alla Questura di Parma, chiedendo anche l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti e la condanna dell'Amministrazione alla loro ostensione. In sede cautelare ha domandato la sospensione dell'efficacia del silenzio-diniego. Il TAR ha rilevato, da un lato, l'assenza di allegazioni sulla necessaria sussistenza del periculum in mora e, dall'altro, la perdurante mancanza di idonea documentazione comprovante la corretta notificazione del ricorso, già evidenziata in un precedente decreto presidenziale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non allegato il periculum in mora necessario per la concessione della misura cautelare in relazione al silenzio-diniego sull'accesso documentale. Ha inoltre rilevato la mancata produzione di documentazione idonea a comprovare l'avvenuta notificazione del ricorso, riservando implicitamente la verifica di tale profilo per la prosecuzione del giudizio. La trattazione di merito è stata fissata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. Non essendosi costituita la Questura, il TAR ha dichiarato nulla per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti

    La disposizione è indicata quale base normativa del silenzio-diniego oggetto di impugnazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare richiede l'allegazione e la dimostrazione del periculum in mora; la sua omissione giustifica il rigetto dell'istanza cautelare anche quando sia impugnato un silenzio-diniego in materia di accesso documentale.
  • La parte che propone ricorso deve depositare idonea documentazione comprovante la corretta notificazione dell'atto introduttivo; la mancata produzione può impedire la verifica della regolare instaurazione del giudizio.
  • In assenza di costituzione dell'amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

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