Cassazione Civile, Ordinanza n. 10367/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo dell’INPS del 2011 e da un successivo provvedimento dell’INAIL, entrambi relativi al periodo 1 febbraio 2006-28 febbraio 2011. Gli atti richiedevano alla società il versamento di maggiore contribuzione calcolata sul minimale contributivo ex art. 1 del d.l. n. 338/1989, nonché la restituzione degli sgravi contributivi goduti in asserita violazione dell’art. 8 della l. n. 407/1990; l’INAIL chiedeva poi premi assicurativi, interessi e sanzioni conseguenti al verbale INPS. Il Tribunale aveva accolto solo l’eccezione di prescrizione per i mesi di febbraio e marzo 2006 e rigettato il resto; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione la società ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.l. n. 338/1989 per mancata considerazione, ai fini del minimale, dei periodi di sospensione del rapporto per cassa integrazione; mancata applicazione analogica dell’art. 29 d.l. n. 244/1995; irragionevole disparità di trattamento; motivazione apparente/contraddittoria; omesso esame di un fatto decisivo, ossia la previsione nel contratto collettivo applicato di vicende sospensive della prestazione e del correlato obbligo retributivo per le aziende artigiane metalmeccaniche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione di legge perché l’obbligazione contributiva, commisurata al minimale contributivo, è dovuta anche quando la prestazione non sia eseguita e la retribuzione non sia corrisposta per cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in ragione della natura indisponibile dell’obbligazione contributiva. Ha inoltre escluso l’applicabilità analogica dell’art. 29 d.l. n. 244/1995, osservando che la norma riguarda solo i datori di lavoro esercenti attività edile e che le deroghe al minimale per tale settore sono norme di stretta interpretazione, non estensibili ad altri comparti. La parte residua della censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sul settore di effettiva attività della società (metalmeccanica artigianato, non edile). Quanto ai vizi motivazionali ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha rilevato anche la causa di inammissibilità derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. La società è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art.1 del d.l. n.338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989
L’obbligazione contributiva è commisurata al minimale contributivo e resta dovuta anche in caso di mancata esecuzione della prestazione e mancata corresponsione della retribuzione per cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in ragione della natura indisponibile del contributo.
l. n. 389/1989
conv. in l. n. 389 del 1989
Legge di conversione richiamata come fonte del minimale contributivo.
art.8 della legge n.407/1990
Richiamato con riferimento alla pretesa restituzione degli sgravi contributivi goduti in asserita violazione della norma.
art.29 del d.l. n.244/1995
La disposizione è applicabile ai soli datori di lavoro esercenti attività edile; non è estensibile in via analogica a datori di lavoro inquadrati in altri settori.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1 n.5
Le censure di omesso esame/motivazione apparente sono state ritenute non scrutinabili nella parte in cui miravano a rivalutare il fatto; inoltre opera la preclusione della doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
art.348-ter ultimo comma cod. proc. civ.
Poiché la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado senza apprezzabile diversità motivazionale, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
Richiamato solo per il rito camerale e il deposito dell’ordinanza, senza incidenza sulla ratio decisoria.
Massime di principio
- L’obbligazione contributiva previdenziale, quando commisurata al minimale, è dovuta anche se la prestazione lavorativa non è eseguita e la retribuzione non è corrisposta, salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva nei limiti consentiti.
- Le norme che introducono esenzioni o deroghe al minimale contributivo per un determinato settore produttivo sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica ad altri settori non espressamente contemplati.
- In cassazione non è ammissibile trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto quando il giudice di merito ha accertato in modo insindacabile il settore di attività effettivamente svolto dall’impresa.
- Quando vi è doppia conforme tra primo e secondo grado e non è dedotta una apprezzabile diversità motivazionale, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
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