Sentenza n. 1516/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni tutorie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti contestavano il diniego della Soprintendenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004, relativo a interventi consistiti nell’incremento dell’altezza dei solai, nella creazione di nuovi locali e nell’abbassamento del piano di campagna, con un incremento complessivo di superfici e volumi pari a circa 270 mc. Le censure d’appello, sostanzialmente ripropositive di quelle di primo grado, deducevano: da un lato, che l’incremento volumetrico sarebbe rientrato nelle soglie indicate dall’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004, come modificato anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016, con conseguente configurabilità di un illecito soltanto contravvenzionale; dall’altro, che le opere non avrebbero inciso in modo rilevante sulla qualità del paesaggio. Venivano dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’autorizzazione paesaggistica postuma, la distinzione tra reato paesaggistico contravvenzionale e delitto paesaggistico prevista dall’art. 181, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 42/2004. La possibilità di rilasciare l’autorizzazione ex art. 167, comma 4, dipende invece dalla ricorrenza delle condizioni tassative previste da tale disposizione, tra cui l’assenza di creazione o incremento di superfici utili e volumi, la mera difformità dei materiali o la riconducibilità degli interventi alla manutenzione ordinaria o straordinaria. Il procedimento di compatibilità paesaggistica postuma è stato qualificato come bifasico: in primo luogo, la Soprintendenza deve verificare l’ammissibilità dell’istanza, accertando l’assenza di incrementi di superfici o volumi utili; solo in caso positivo può esaminare, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, l’eventuale assenza di pregiudizio paesaggistico. Poiché nella fattispecie era pacifico un incremento volumetrico di circa 270 mc, l’istanza era oggettivamente inammissibile a priori. Per la stessa ragione erano irrilevanti sia la natura contravvenzionale dell’illecito sia l’asserita assenza di una concreta lesione del paesaggio. Le spese sono state compensate tra appellanti e Ministero, in ragione della costituzione meramente formale di quest’ultimo; nulla sulle spese nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
l’autorizzazione paesaggistica postuma può riguardare lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, nonché difformità dei materiali o interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
La disposizione individua condizioni tassative di ammissibilità dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica; la presenza di un incremento di superfici utili o volumi impedisce a priori il rilascio dell’autorizzazione, indipendentemente dalla sua entità.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
Il procedimento di compatibilità paesaggistica postuma presuppone il previo accertamento dell’ammissibilità dell’istanza secondo le condizioni del comma 4 e, solo successivamente, la valutazione della concreta compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico.
art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004
chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Individua la fattispecie dei reati paesaggistici di natura contravvenzionale.
art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004
la pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 ... abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi
La disposizione distingue le ipotesi delittuose da quelle contravvenzionali sulla base di determinate soglie dimensionali; tale distinzione opera sul piano penale e non incide sui presupposti dell’autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167.
Massime di principio
- L’autorizzazione paesaggistica postuma prevista dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 è ammessa esclusivamente per gli interventi tassativamente indicati dalla norma; la creazione o l’incremento di superfici utili o volumi costituisce condizione ostativa oggettiva, indipendentemente dall’entità dell’incremento.
- Il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004 è bifasico: prima deve essere verificata l’ammissibilità dell’istanza mediante l’accertamento dell’assenza di incrementi di superfici o volumi utili; soltanto dopo può essere valutata la compatibilità concreta dell’intervento con il paesaggio.
- Le soglie dimensionali previste dall’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004 distinguono, ai fini penali, i reati paesaggistici delittuosi da quelli contravvenzionali, ma non ampliano le ipotesi in cui è consentito il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma.
- Quando è accertata la creazione o l’incremento di superfici utili o volumi, sono irrilevanti, ai fini dell’art. 167, d.lgs. 42/2004, sia la qualificazione penale dell’abuso come contravvenzione sia l’asserita assenza di un concreto pregiudizio per il contesto paesaggistico, poiché la domanda è inammissibile a priori.
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