Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33455/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo un motivo in tema di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso contestava, in sostanza, la mancata applicazione della causa di non punibilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva escluso l'oggettiva tenuità del fatto sulla base delle modalità della condotta, dell'intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà e dalla durata dell'allontanamento, della non curanza rispetto alla segnalazione del braccialetto elettronico e dell'assenza di giustificazioni. Tali valutazioni sono state ritenute non affette da evidenti vizi logici e dunque non rivalutabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi modalità della condotta e intensità del dolo; tale valutazione, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è rivalutabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimessa al giudice di merito e può essere legittimamente negata quando le modalità della condotta rivelino una non trascurabile intensità del dolo.
  • La nozione di particolare tenuità non può essere riconosciuta se il fatto presenti elementi quali arbitrarietà della condotta, protrazione temporale dell'offesa, disattenzione rispetto a segnali di controllo o assenza di giustificazioni.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova e autonoma rivalutazione del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione priva di evidenti vizi logici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo i casi previsti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.