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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7530 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto tardiva e quindi nulla l’iscrizione a ruolo, effettuata nel 2005, in relazione all’imposta Invim. Secondo l’Agenzia, gli atti impositivi erano stati oggetto di decisioni giurisdizionali passate in giudicato e, pertanto, la riscossione non era soggetta al termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, ma al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che, quando l’avviso di accertamento o di liquidazione sia stato confermato da una sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione non sia più l’atto amministrativo, ma la sentenza. Di conseguenza, non si applicano i termini di decadenza previsti per la riscossione fondata su atti amministrativi definitivi, ma il termine decennale di prescrizione derivante dal giudicato. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Palermo per la decisione nel merito e sulle spese. La Corte ha inoltre escluso che il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, fondato sulla decadenza, potesse essere fatto valere dalla contribuente, trattandosi di un’eccezione personale.

Norme richiamate

  • Art. 2953 cod. civ.

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    Quando la pretesa tributaria è consacrata in una sentenza passata in giudicato, il termine applicabile alla riscossione diventa quello decennale di prescrizione, in luogo dei termini più brevi di decadenza previsti per gli atti amministrativi.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c, corrispondente all’attuale art. 25

    I termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo riguardano la riscossione basata su dichiarazioni o su atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione o acquiescenza; non si applicano quando la riscossione deriva da una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

  • Art. 1297 cod. civ.

    La decadenza costituisce un’eccezione personale, che opera nei confronti del singolo coobbligato e non necessariamente si estende agli altri obbligati solidali.

  • Art. 1306, comma 2, cod. civ.

    Il coobbligato non può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato quando tale giudicato si fonda su un’eccezione personale, come la decadenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di legge disciplinanti la prescrizione e la riscossione tributaria.

Massime di principio

  • Se una pretesa tributaria è stata definitivamente confermata da una sentenza passata in giudicato, la successiva riscossione si fonda sul giudicato e non più sul semplice atto amministrativo originario.
  • In presenza di un giudicato tributario, il termine decennale di prescrizione tende a sostituire i termini amministrativi di decadenza previsti per l’iscrizione a ruolo di atti non ancora giudizialmente accertati.
  • La definitività derivante da una sentenza non è equiparabile alla definitività derivante dalla mera mancata impugnazione o dall’acquiescenza del contribuente.
  • Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato non si estende automaticamente agli altri coobbligati quando si basa su una causa personale, come la decadenza dell’amministrazione nei confronti di quel singolo soggetto.
  • Per valutare la tempestività della riscossione occorre quindi individuare il titolo effettivo della pretesa: se è una sentenza passata in giudicato, va verificato principalmente il decorso del termine decennale di prescrizione.

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