Sentenza del 12/02/2019 n. 4056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 3811 del 14 febbraio 2017, sostenendo che la Corte avesse rappresentato erroneamente la situazione relativa alla coltivazione del terreno. In particolare, hanno contestato il rilievo secondo cui la mancata coltivazione diretta nei primi sei mesi dall'acquisto sarebbe stata dimostrata dal contratto di affitto registrato, contrapponendovi una scrittura privata con cui l'affittuario avrebbe rinunciato al proprio diritto. Secondo i ricorrenti, dagli atti risultava invece che l'affittuario aveva continuato a lavorare il fondo fino al 31 agosto 2007 per completare il raccolto e che gli acquirenti avrebbero potuto coltivarlo secondo i tempi della pratica agricola. La Corte ha ritenuto che tali deduzioni costituissero una diversa valutazione delle prove e non un errore percettivo revocatorio.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto ferma e sufficiente la conclusione secondo cui la mancata coltivazione diretta del fondo nei primi sei mesi dopo l'acquisto risultava dal contratto di affitto registrato, mentre la scrittura privata non registrata non era idonea a dimostrare il contrario. L'ulteriore riferimento all'attività stagionale svolta dai ricorrenti altrove è stato considerato irrilevante e non decisivo. I ricorrenti sono stati condannati a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 10.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, e al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 7
Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente
La norma impone il mantenimento della coltivazione diretta del fondo e prevede la decadenza dalle agevolazioni tributarie quando l'acquirente cessi di coltivarlo direttamente entro il quinquennio previsto.
Codice di procedura civile, art. 391-bis
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammissibile, per errore di fatto, solo in presenza di una mera svista percettiva su un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti e non oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia già pronunciato. Non è sufficiente proporre una diversa interpretazione o valutazione delle prove.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto davanti alla Corte di cassazione non consente di riesaminare le prove o sostituire la valutazione del giudice con quella della parte: occorre una svista materiale evidente e decisiva.
- Non ricorre errore revocatorio quando la sentenza ha esaminato un fatto controverso e lo ha valutato sulla base degli atti, anche se la parte ritiene errata la conclusione.
- In materia di agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli, la coltivazione diretta deve essere dimostrata con elementi probatori coerenti e opponibili; un contratto di affitto registrato può prevalere, sul piano probatorio, su una scrittura privata non registrata e di data incerta.
- Un fatto non decisivo, anche se eventualmente rappresentato in modo discutibile, non può fondare la revocazione se la decisione resta autonomamente sorretta da un'altra motivazione.
- La parte soccombente in un ricorso dichiarato inammissibile può essere condannata sia alle spese della controparte sia al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Testo integrale
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