Sentenza del 30/06/2016 n. 13394 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva richiesto il recupero di un credito d'imposta per l'incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati, previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, per gli anni 2001-2003, per complessivi 621.544 euro. A fronte del silenzio dell'Ufficio, aveva proposto ricorso sostenendo che il silenzio costituisse un diniego tacito impugnabile. La CTR aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo impugnabili soltanto il diniego o la revoca espressi delle agevolazioni. In cassazione la società ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle norme sul processo tributario e la possibilità di impugnare il diniego tacito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il silenzio dell'Amministrazione su un'istanza di riconoscimento di un'agevolazione tributaria possa e debba essere qualificato come silenzio-rifiuto, impugnabile davanti al giudice tributario. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri tre motivi, relativi alla competenza dell'ufficio, alla natura di aiuto di Stato del credito e alla motivazione della sentenza. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
La disposizione disciplina il credito d'imposta per l'incremento occupazionale e la possibile applicazione della regola de minimis. La Corte non ha deciso nel merito la spettanza del credito né la sua qualificazione come aiuto di Stato, perché tali questioni sono rimaste assorbite.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h)
diniego o la revoca di agevolazioni
La nozione di atto impugnabile comprende non soltanto il diniego o la revoca espressi, ma anche il diniego tacito risultante dal silenzio dell'Amministrazione su un'istanza di agevolazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
La tutela giurisdizionale deve essere esercitata nel termine previsto per impugnare gli atti tributari, compreso il diniego tacito di un rimborso o di un'agevolazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Sono state richiamate le disposizioni relative al ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio di motivazione.
Massime di principio
- Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso, esenzione o agevolazione può costituire un diniego tacito impugnabile davanti al giudice tributario.
- Non è necessario attendere un provvedimento espresso quando la disciplina applicabile consente di qualificare il silenzio dell'Ufficio come silenzio-rifiuto; il contribuente deve comunque rispettare i termini processuali per l'impugnazione.
- L'impugnabilità del diniego tacito riguarda il profilo processuale e non implica automaticamente il riconoscimento del beneficio: nel giudizio di merito devono essere verificati requisiti, termini, competenza dell'ufficio e eventuali limiti derivanti dalla disciplina sugli aiuti di Stato.
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile il ricorso per una errata interpretazione dell'atto impugnabile, la cassazione può disporre il rinvio affinché il giudice di merito esamini le questioni sostanziali non precedentemente decise.
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