Sentenza n. 2852/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto P-CE/L/Q/2023/123205 emesso il 27 giugno 2025 e notificato in pari data con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha revocato il nulla osta emesso a seguito della istanza di decreto flussi per lavoro subordinato stagionale in data 1 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato stagionale rilasciato nell'ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta il 1° gennaio 2024 ed era entrato regolarmente in Italia. A causa dell'inerzia dell'Amministrazione, che non aveva tempestivamente convocato il ricorrente e il datore di lavoro originario per la stipula del contratto di soggiorno, e dell'irreperibilità o indisponibilità di quest'ultimo, il ricorrente aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione oppure la possibilità di stipulare il contratto con subentro di un diverso datore di lavoro. Nel frattempo aveva trovato una nuova e duratura occupazione, documentata anche mediante contratto e buste paga, iniziata nel luglio 2024 e proseguita nel 2025. Invece di valutare tali circostanze, la Prefettura aveva adottato il 27 giugno 2025 il provvedimento di revoca del nulla osta. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della revoca e la mancata attivazione della procedura finalizzata al rilascio del permesso per attesa occupazione o al subentro del nuovo datore di lavoro, evidenziando che l'impossibilità di iniziare il rapporto con il datore originario dipendeva da fatti a lui non imputabili e, soprattutto, dal ritardo dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Il giudice ha valorizzato l'ingresso regolare del ricorrente in Italia, la prolungata inerzia dell'Amministrazione nel convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno e il successivo silenzio anche a fronte del sollecito dell'interessato. Il decorso di circa diciotto mesi dal rilascio del nulla osta non era imputabile al ricorrente, ma dipendeva anche dal comportamento omissivo dell'Amministrazione; pertanto, non era ragionevole allocare sullo straniero le conseguenze sfavorevoli del ritardo amministrativo. La Prefettura avrebbe dovuto valutare la sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione oppure per la stipulazione del contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro, tenendo conto dell'effettiva attività lavorativa documentata. La revoca è stata quindi ritenuta illegittima. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Massime di principio
- Quando lo straniero è entrato regolarmente in Italia in forza di un nulla osta al lavoro, l'Amministrazione non può addossargli le conseguenze sfavorevoli del mancato perfezionamento del procedimento se tale mancato perfezionamento dipende, anche, dalla prolungata inerzia dell'Amministrazione nella convocazione delle parti e nella definizione del rapporto.
- Prima di revocare un nulla osta al lavoro rilasciato a uno straniero regolarmente entrato in Italia, l'Amministrazione deve valutare le circostanze oggettive che hanno impedito la stipula del contratto di soggiorno, l'eventuale non imputabilità della situazione all'interessato e la possibilità di regolarizzare la posizione mediante il rilascio di un permesso per attesa occupazione o il subentro di un diverso datore di lavoro.
- La presenza di una nuova e documentata attività lavorativa, effettivamente iniziata e protratta nel tempo, costituisce una circostanza rilevante che l'Amministrazione deve considerare nella valutazione della posizione dello straniero prima di adottare una revoca del nulla osta.
- È irragionevole allocare sul privato l'alea del decorso del tempo quando il ritardo procedimentale è riconducibile al comportamento inerte dell'Amministrazione; le conseguenze del ritardo non possono tradursi automaticamente nella revoca del titolo precedentemente rilasciato.
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