Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1517/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 552/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 09.05.2024.

Giustizia amministrativa202600326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza del Tribunale di Bologna n. 552/2024, pubblicata il 9 maggio 2024 e passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privata vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 552/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 novembre 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate in questo giudizio. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o in un funzionario da lui delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato a pagare 400 euro per le spese di causa, oltre spese generali e accessori, e a restituire il contributo unificato; spese distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro un termine e può disporre, per l'ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice ordina l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione, per compiere gli adempimenti necessari in sostituzione di quest'ultima.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.