Cassazione Penale, Sentenza n. 10528/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo esame sul punto. La Corte ha censurato la mancanza di motivazione rispetto alle specifiche deduzioni e documenti prodotti in appello, disponendo che tali elementi siano valutati in sede di rinvio
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione della cassazione per vizio di motivazione nella mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente aveva dedotto e documentato, con l'atto di appello, di possedere un domicilio stabile in Italia e un contratto di lavoro a tempo indeterminato: circostanze che, se valutate, potevano influire sulla concessione del beneficio. La Corte di appello ha negato il beneficio ritenendo il soggetto privo di riferimenti abitativi e lavorativi, senza però considerare la documentazione prodotta in appello
Norme richiamate
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17010, del 17/03/2022, Rosafio
Richiama il principio secondo cui il giudice deve esaminare e motivare specificamente la valutazione delle circostanze dedotte dalle parti e la documentazione probatoria; l'omissione di tale valutazione configura vizio di motivazione
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena richiede una motivazione specifica se il giudice ne esclude la concessione: occorre valutare concretamente le condizioni di vita e lavorative del condannato quando queste vengono documentate.
- Se il ricorrente produce in appello documenti attestanti domicilio stabile e lavoro, il giudice d'appello è tenuto a prendere in considerazione tali elementi e a motivare il rifiuto se ritiene che non siano rilevanti.
- La mancata considerazione di prove o deduzioni specifiche può determinare annullamento per vizio di motivazione e rinvio per nuovo giudizio sul punto.
- La presenza di circostanze attenuanti già riconosciute in primo grado rende più stringente l'obbligo di motivare l'esclusione di benefici come la sospensione condizionale della pena.
- In situazioni analoghe, per massimizzare le probabilità di ottenere la sospensione condizionale, è utile allegare e documentare prova del domicilio stabile, dell'attività lavorativa e di qualsiasi elemento che dimostri integrazione sociale e assenza di pericolosità.
- Il giudizio di merito sulla concessione del beneficio resta di competenza della Corte di merito, ma il controllo di legittimità verifica la correttezza e la completezza della motivazione rispetto alle prove prodotte dalle parti.
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