Cassazione Penale, Ordinanza n. 32299/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha presentato personalmente ricorso per cassazione contro una sentenza indicata in epigrafe, senza che il testo riporti il contenuto della decisione impugnata né i reati oggetto del procedimento. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata eliminata la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite, la Corte ha precisato che il ricorso contro qualsiasi tipo di provvedimento deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso personale dell'imputato per difetto della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha inoltre disposto, quale conseguenza dell'inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato integralmente nel testo disponibile.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato
Il ricorso per cassazione non può essere personalmente proposto dalla parte; deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
legge n. 103 del 2017
entrata in vigore il 3.8.2017
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. eliminando la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione contro alcun tipo di provvedimento.
- A pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione.
- L'inammissibilità derivante dalla proposizione personale del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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