Cassazione Civile, Ordinanza n. 35461/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Napoli emesso nell'ambito della procedura concorsuale del fallimento di una società per azioni. Nel corso del giudizio di legittimità ha però dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che nelle more era intervenuta l'omologazione del concordato fallimentare, con conseguente chiusura della procedura resistente e sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre osservato che la rinuncia produce l'estinzione anche se non accettata dalla controparte; quanto alle spese, pur dando atto che in mancanza di adesione del controricorrente vi sarebbe regola di condanna, ha ritenuto sussistenti ragioni per la compensazione integrale tra le parti, anche in considerazione della sopravvenuta chiusura della procedura resistente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio anche quando non sia accettata dalla parte controricorrente.
- La sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale può incidere sull'interesse a proseguire il giudizio e può giustificare la compensazione integrale delle spese.
- In presenza di rinuncia al ricorso, il giudice di legittimità dichiara l'estinzione del processo senza esaminare il merito delle censure proposte.
Come è indicizzato
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