Cassazione Penale, Sentenza n. 34256/2025 del 20/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso propone due motivi: 1) censura di inosservanza dell'art. 612 c.p., sostenendo che il Tribunale ha ritenuto la condotta di minaccia del 19/12/2017 basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa (Defazio Vincenzo) senza elementi di riscontro; 2) censura di inosservanza dell'art. 538 c.p.p., contestando la conferma delle statuizioni civili e la liquidazione del danno in euro 1.200,00 in assenza di prove acquisite nel dibattimento.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché si risolve in vizi di motivazione non deducibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 2-bis, e dell'art. 39-bis del d.lgs. n.274/2000. Il secondo motivo è ritenuto generico e indeterminato, essendo una mera apodittica censura sulla quantificazione equitativa del danno (1.200 euro). L'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; la Corte, comunque, osserva che alla data odierna la prescrizione non è maturata (termine massimo anni 7 e mesi 6), tenuto conto di varie sospensioni complessive per 261 giorni e di ulteriori sospensioni previste dalla legge n.103/2017. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Descrive il reato di minaccia; la censura sulla mancanza di riscontri alla dichiarazione della persona offesa è stata considerata come contestazione della motivazione e non come vizio di diritto deducibile.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e comma 2-bis
Definisce i motivi di ricorso per cassazione e limita l'impugnabilità delle censure basate su mera motivazione; la Corte ha richiamato queste disposizioni per dichiarare inammissibile il primo motivo.
art. 538 cod. proc. pen.
Regola le statuizioni civili nella sentenza penale; la Corte ha ritenuto la doglianza relativa alla quantificazione del danno generica e priva di adeguata motivazione.
art. 39-bis d.lgs. 28/08/2000 n. 274
Limita la rilevabilità di talune questioni in cassazione e, insieme all'art. 606 c.p.p., è stata richiamata per escludere la deducibilità del vizio di motivazione.
legge n. 103/2017
Prevede sospensioni dei termini di prescrizione per reati commessi nel periodo indicato; la Corte ha richiamato tale norma nel conteggio delle sospensioni che impediscono la maturazione della prescrizione.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvono in generiche critiche alla motivazione: il ricorso deve indicare vizi di diritto specifici richiamabili agli artt. previsti per la cassazione (art. 606 c.p.p.).
- La mera contestazione della valutazione delle prove (ad es. affidamento sulla dichiarazione della persona offesa) senza indicazione di un profilo di illegittimità o di violazione di norme processuali è normalmente inammissibile.
- Le doglianze sulla quantificazione del danno devono essere fondate e specificare vizi di diritto o di valutazione non meramente discrezionale; asserzioni apodittiche sono insufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione impedisce di ottenere pronunce accessorie come la declaratoria di prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; per ottenere tale pronuncia occorre un ricorso ammissibile o altri rimedi processuali idonei.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione (rinvii, sospensioni Covid, disposizioni normative come la legge n.103/2017); tali sospensioni possono impedire che il termine di prescrizione sia già maturato.
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