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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26346/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una lavoratrice aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società cessionaria di ramo d'azienda, assumendo di vantare un credito di lavoro verso la società poi divenuta debitrice. Il tribunale aveva aperto la liquidazione giudiziale e la corte d'appello aveva rigettato il reclamo della società, ritenendo sufficientemente dimostrato il credito della istante sulla base di sentenze favorevoli già ottenute, l'insolvenza desumibile dall'inoperatività della società e da un pignoramento negativo, e l'assenza di prova dei requisiti dimensionali ostativi all'assoggettamento alla procedura. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 111 c.p.c., 2560 e 2697 c.c., sostenendo che le sentenze richiamate erano state emesse contro soggetti diversi e che, quale cessionaria di ramo d'azienda, non rispondeva dei debiti non risultanti dai libri contabili; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., contestando la valutazione dell'insolvenza e l'onere probatorio a suo carico; 3) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i. e dell'art. 2697 c.c., deducendo di aver prodotto bilanci idonei a provare la non fallibilità e l'assenza dei presupposti soggettivi per la liquidazione giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in particolare, che la società ricorrente non avesse specificamente censurato l'accertamento incidentale compiuto dalla corte d'appello sulla sussistenza del credito della istante né avesse indicato con la necessaria specificità i fatti idonei a dimostrare i requisiti ostativi all'apertura della procedura. La Corte ha ribadito che, nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, il giudice può accertare in via incidentale e sommaria l'effettiva esistenza del credito del ricorrente e che, in tema di prova dei requisiti dimensionali, l'imprenditore che voglia sottrarsi alla procedura ha l'onere di provare i presupposti della non assoggettabilità, non essendo sufficienti bilanci non approvati o non depositati senza ulteriori riscontri. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata; la Corte non ne sviluppa una lettura autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo per mancato confronto con la decisione impugnata.

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per negare la propria responsabilità per debiti del cedente; la Corte osserva in via generale che la ricorrente non si confronta con la ratio della sentenza, senza accogliere la censura.

  • art. 2697 c.c.

    Usato più volte come parametro dell'onere della prova: spetta al ricorrente-creditore allegare e dimostrare il credito a fondamento dell'istanza; spetta al debitore provare i requisiti della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di legittimità invocata in relazione alle dedotte violazioni di legge.

  • art. 37, comma 2, c.c.i.i.

    "la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso"

    La legittimazione spetta anche a uno o più creditori; la nozione di creditore è quella del soggetto che deduce e dimostra un credito verso il resistente.

  • art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i.

    Definisce i requisiti soggettivi ostativi all'apertura della liquidazione giudiziale; l'onere di provarne la sussistenza grava sul debitore che intenda evitare la procedura.

  • art. 41, comma 4, c.c.i.i.

    L'omesso deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi opera in danno dell'imprenditore nella prova dei requisiti di non assoggettabilità.

  • art. 121 c.c.i.i.

    Richiamato per affermare che il debitore ha l'onere di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali rilevanti.

  • art. 2435 c.c.

    I bilanci rilevanti ai fini probatori sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese.

  • art. 116 c.p.c.

    I bilanci prodotti non hanno valore di prova legale e sono valutati dal giudice secondo prudente apprezzamento quanto all'attendibilità dei dati.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente, nel ricorso, i fatti e gli atti su cui fonda la censura.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare gli atti e documenti rilevanti richiamati a sostegno del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertata la ricorrenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 2112, comma 2, c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui il cessionario d'azienda risponde in solido per i crediti di lavoro sorti al momento del trasferimento, indipendentemente dalla loro conoscenza nei libri contabili; affermazione però svolta in chiave generale e non decisiva ai fini dell'esito.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, il creditore ricorrente non deve necessariamente essere munito di un titolo giudiziale definitivo o esecutivo; tuttavia il giudice deve accertare in via incidentale e sommaria l'effettiva esistenza del credito dedotto nei confronti del resistente.
  • Se il resistente contesta l'esistenza o l'ammontare del credito posto a base dell'istanza, la legittimazione del ricorrente non può essere negata in astratto, ma va verificata mediante l'accertamento incidentale dei fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi rilevanti.
  • Nel giudizio di apertura della liquidazione giudiziale, il debitore che intenda dimostrare la propria non assoggettabilità alla procedura ha l'onere di provare la sussistenza congiunta dei presupposti ostativi previsti dalla legge.
  • I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono uno strumento probatorio privilegiato, ma non una prova legale: se non sono approvati e depositati regolarmente, o se non sono corroborati da ulteriori elementi contabili o fiscali, il giudice può ritenerli inattendibili e non considerarli sufficienti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a rinviare agli atti di merito senza indicarne specificamente i contenuti rilevanti.
  • Ai fini della responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti di lavoro del cedente, la regola dell'art. 2112 c.c. opera indipendentemente dalla conoscenza del debito tramite i libri contabili, secondo un principio di continuità dei rapporti di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProveTrasferimento d'aziendaInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileLavoroObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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